COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 26/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SANT’ANGELO A SCALA – GARA PRATOLA SERRA / SANT’ANGELO A SCALA DEL 29.11.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Sant’Angelo a Scala, ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 15.12.2008, non rispettando, quindi, il termine prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni decorrenti dalla data successiva alla pubblicazione del Comunicato Uffciale con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che si intende impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione è avvenuta in data 4.12.2008, per cui il termine era fissato all’11.12.2008. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Sant’angelo a Scala.