COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO COMPRENSORIO VALDIANESE – GARA SPORTING CASALVELINO/ COMPRENSORIO VALDIANESE DEL 15.12.2008 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO COMPRENSORIO VALDIANESE – GARA SPORTING CASALVELINO/ COMPRENSORIO VALDIANESE DEL 15.12.2008 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in merito alla gara in epigrafe, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 70 del 12.02.2009, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione . Invero, il reclamo è stato sottoscritto dal Presidente della società reclamante, sig. Nicola Valva, inibito all’atto della proposizione del reclamo medesimo, come dal Comunicato Ufficiale n. 59 del 15.1.2009. La firma del reclamo, da parte di persona non avente titolo alla sottoscrizione, in quanto gravata da inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 14 del C.G.S., determina l’inammissibilità dell’atto stesso e ne preclude l’esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Comprensorio Valdianese.
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