COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI PRO CASOLLA, ALLENATORE PLANTAMURA GASPARE E CALCIATORI PALERMO ESPOSITO ALFONSO E TORTORA GENNARO – GARA FILANGIERI / PRO CASOLLA DEL 4.01.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMI PRO CASOLLA, ALLENATORE PLANTAMURA GASPARE E CALCIATORI PALERMO
ESPOSITO ALFONSO E TORTORA GENNARO – GARA FILANGIERI / PRO CASOLLA DEL 4.01.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, prodotto in unico atto dalla società e dai tesserati indicati in epigrafe; sentita a chiarimenti la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Infatti, letto il referto arbitrale, con i relativi supplementi, nonché a seguito di istruttoria espletata da questa Commissione, rileva che sussistono i presupposti per ridurre la squalifica a carico dell’allenatore sig. Plantamura Gaspare, nonché la squalifica a carico dei calciatori Palermo Esposito Alfonso e Tortora Gennaro. In effetti, sia l’allenatore che i calciatori su menzionati hanno reiteratamente ingiuriato e minacciato il direttore di gara, ma senza alcuna violenza fisica. Viceversa, non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria, presentata dalla società, in quanto essa si configura corrispondente alla reale gravità dell’infrazione imputata alla reclamante. P.Q.M. DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pro Casolla, di ridurre sia la squalifica a carico dell’allenatore sig. Plantamura Gaspare, sia quelle a carico dei calciatori Palermo Esposito Alfonso e Tortora Gennaro, fino a tutto il 30.09.2009; conferma nel resto; dispone la restituzione della tassa, versata nella misura ridotta di euro 65,00, a favore dei reclamanti Plantamura Gaspare, Esposito Alfonso e Tortora Gennaro; dispone, infine, l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Pro Casolla.
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