COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL ATLETICO SAVOIA – GARA LIBERTAS STABIA / REAL ATL. SAVOIA DEL 21.02.2009 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL ATLETICO SAVOIA – GARA LIBERTAS STABIA / REAL ATL. SAVOIA DEL
21.02.2009 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, ai sensi dell’art. 45, comma
3, del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione contestata (squalifica a carico dell’allenatore, sig. Vitter
Pasquale) non è impugnabile, in quanto non corrisponde al periodo minimo, prescritto in almeno un giorno
oltre il mese). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versta, sul conto
della società Real Atletico Savoia.
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