COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Bombara Maurizio (Presidente Pol. Victoria) 2) Pol. Victoria Procedimento 200/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°311 del 02/04/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE a carico di 1) Bombara Maurizio (Presidente Pol. Victoria) 2) Pol. Victoria Procedimento 200/A Considerato che la Procura Federale con nota 4905/181 del 26 Febbraio 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma 1) C.G.S. in relazione All’ art. 32 commi 1) e 7) Regolamento L.N.D. e Art. 4 comma 1) C.G.S.; Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo martedì 24 Marzo 2009 con inizio alle ore 15,30. Dato atto che alla predetta udienza è presente: Nessuna delle parti deferite; Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: Ritenere responsabili degli addebiti ascritti a quanti deferiti, infliggendo al Sig. Bombara Maurizio l’inibizione per giorni 30 (trenta); Alla Società Pol. Victoria l’ammenda di Euro 1.500,00 (millecinquecento); Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: Nessuna; Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente notificato; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo: al Sig. Bombara Maurizio, (Presidente Pol. Victoria) l’inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 punto 1) lettera h) C.G.S., per giorni 30 (trenta); Alla Società Pol. Victoria l’ammenda di Euro 1.000,00 (mille); La presente Delibera và notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.
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