COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIEDIMONTE CALCIO – GARA PIEDIMONTE CALCIO / S. MARCO DEI CAVOTI DEL 7.02.2009 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIEDIMONTE CALCIO – GARA PIEDIMONTE CALCIO / S. MARCO DEI CAVOTI DEL 7.02.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentate della società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza del reclamo medesimo. In via preliminare, questa C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo per la parte concernente la regolarità del campo di gioco, in quanto non ha costituito oggetto del giudicato di primo grado, instaurato d’ufficio, né è stato eccepito dalla parte nel rispetto delle modalità, di cui all’art. 6, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Invero, la reclamante avrebbe dovuto, con atto separato, di competenza esclusiva del Giudice Sportivo Territoriale e non di questa Commissione, proporre specifico reclamo (preceduto da riserva scritta all’arbitro della gara e da preannuncio, telegrafico o a mezzo fax, del reclamo, formalizzato entro la mezzanotte del giorno successivo a quello di disputa della gara), in ordine alla regolarità della gara medesima. Per quanto concerne, invece, le sanzioni inflitte ai calciatori, ritenute eccessive le quantificazioni determinate dal primo Giudice, in rapporto alle descrizioni, di cui al referto arbitrale, dispone di ridurre le squalifiche, a carico dei calciatori della società Piedimonte Calcio, come di seguito indicato: per i calciatori Fiorillo Cristian, Giardiello Domenico e Raviele Valentino, a 7 giornate effettive di gare; di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Gentile Vincenzo, fino a tutto il 30.09.2009. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Piedimonte Calcio, di ridurre la squalifica, a carico dei calciatori Fiorillo Cristian, Giardiello Domenico e Raviele Valentino, a 7 giornate effettive di gare; di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Gentile Vincenzo, fino a tutto il 30.09.2009; di dichiarare inammissibile il reclamo, in ordine alla presunta irregolarità del campo di gioco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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