COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PIEDIMONTE CALCIO – GARA PIEDIMONTE CALCIO / S. MARCO DEI CAVOTI DEL 7.02.2009 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PIEDIMONTE CALCIO – GARA PIEDIMONTE CALCIO / S. MARCO DEI CAVOTI DEL
7.02.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentate della società reclamante, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione, rileva la parziale fondatezza del reclamo medesimo. In via
preliminare, questa C.D.T. dichiara inammissibile il reclamo per la parte concernente la regolarità del
campo di gioco, in quanto non ha costituito oggetto del giudicato di primo grado, instaurato d’ufficio, né è
stato eccepito dalla parte nel rispetto delle modalità, di cui all’art. 6, lettera b), del Codice di Giustizia
Sportiva. Invero, la reclamante avrebbe dovuto, con atto separato, di competenza esclusiva del Giudice
Sportivo Territoriale e non di questa Commissione, proporre specifico reclamo (preceduto da riserva scritta
all’arbitro della gara e da preannuncio, telegrafico o a mezzo fax, del reclamo, formalizzato entro la
mezzanotte del giorno successivo a quello di disputa della gara), in ordine alla regolarità della gara
medesima. Per quanto concerne, invece, le sanzioni inflitte ai calciatori, ritenute eccessive le quantificazioni
determinate dal primo Giudice, in rapporto alle descrizioni, di cui al referto arbitrale, dispone di ridurre le
squalifiche, a carico dei calciatori della società Piedimonte Calcio, come di seguito indicato: per i calciatori
Fiorillo Cristian, Giardiello Domenico e Raviele Valentino, a 7 giornate effettive di gare; di ridurre la
squalifica, a carico del calciatore Gentile Vincenzo, fino a tutto il 30.09.2009. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Piedimonte Calcio, di ridurre la
squalifica, a carico dei calciatori Fiorillo Cristian, Giardiello Domenico e Raviele Valentino, a 7
giornate effettive di gare; di ridurre la squalifica, a carico del calciatore Gentile Vincenzo, fino a
tutto il 30.09.2009; di dichiarare inammissibile il reclamo, in ordine alla presunta irregolarità del
campo di gioco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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