COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL AIROLA – GARA REAL AIROLA / MORCONE DEL 21.2.2009 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL AIROLA – GARA REAL AIROLA / MORCONE DEL 21.2.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. In effetti, dagli accertamenti esperiti e dalla documentazione in fascicolo, non è emerso alcun elemento nuovo, idoneo a motivare la squalifica inflitta, a carico del calciatore Guida Marco, da parte del primo Giudice. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Real Airola.
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