COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SEDNA 2006 – GARA G.A. S. BARTOLOMEO / SEDNA 2006 DELL’11.01.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 83 del 12/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO SEDNA 2006 – GARA G.A. S. BARTOLOMEO / SEDNA 2006 DELL’11.01.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva la parziale fondatezza. In particolare, rilevato i motivi
del reclamo, considerato che la condotta tenuta dal calciatore Carratù Massimo, nei confronti del direttore di
gara, è da derubricare in ingiuriosa ed irriguardosa, questa C.D.T. ritiene che la sanzione inflitta in prime
cure sia da ritenere sproporzionata, rispetto all’effettiva gravità del comportamento tenuto dal nominato
calciatore. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Sedna 2006, di ridurre la squalifica, a
carico del calciatore Carratù Massimo, fino a tutto il 20.03.2009; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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