COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO MONDIAL AGROPOLI SOCCER – GARA MONDIAL AGROPOLI SOCCER / ATLETIK TORCHIARA DELL’1.12.2008 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 85 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO MONDIAL AGROPOLI SOCCER – GARA MONDIAL AGROPOLI SOCCER / ATLETIK
TORCHIARA DELL’1.12.2008 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentate della società reclamante, nella
persona del suo vice presidente, audito l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza dell’atto di
impugnazione. Ed invero, mentre esso deve essere rigettato con riferimento alla posizione del
massaggiatore della società reclamante, sig. Vitolo Giovanni, la cui sanzione appare congrua e, soprattutto,
irrogata, senza dubbi di scambio di persona, al soggetto che a fine gara ingiuriava e minacciava l’arbitro
spintonandolo ripetutamente, come confermato in modo inequivocabile dallo stesso direttore di gara a
questa C.D.T., appare, viceversa, meritevole di riduzione la squalifica inflitta dal primo Giudice al calciatore
Funiciello Francesco. Essa, infatti, appare eccessiva, proprio in considerazione della reale portata
dell’episodio verificatosi, così come ridimensionato dallo stesso direttore di gara, sentito a chiarimenti da
questa Commissione. È emerso, infatti, il significato più emulativo che violento del gesto (piccoli calcetti
alla caviglia dell’arbitro, senza procurare alcun dolore), posto in essere dal calciatore, per cui l’infrazione
deve essere derubricata a comportamento gravemente offensivo, senza tuttavia alcun gesto violento, né
intendimento in tal senso, come, si ribadisce, precisato dall’arbitro all’atto dell’audizione presso questa
Commissione Disciplinare Territoriale. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società Mondial Agropoli Soccer, di ridurre la
squalifica, a carico del calciatore Funiciello Francesco, fino a tutto il 30.10.2009; di confermare la
sanzione irrogata nei confronti del massaggiatore, sig. Vitolo Giovanni; nulla dispone in ordine alla
tassa reclamo, non versata.
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