COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 2 aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO PELLEGRINO GERARDO – GARA SPORTING CLUB A.S. CELLE / COMP. BASSO CILENTO DEL 25.01.2009 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 89 del 2 aprile 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO PELLEGRINO GERARDO – GARA SPORTING CLUB A.S. CELLE / COMP. BASSO
CILENTO DEL 25.01.2009 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’inammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, il
reclamo proposto è stato spedito, a mezzo raccomandata postale, in data 6.02.2009, con mancato rispetto,
quindi, del termine prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, con il quale è
stata resa nota la decisione del G.S.T., che si intende impugnare). Nella fattispecie, la pubblicazione è
avvenuta in data 29.01.2009, per cui il termine era fissato al giorno 5.02.2009. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, nella misura ridotta di
euro 65,00, non versata dal reclamante (presidente), sul conto della società Comp. Basso Cilento.
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