COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 2 aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LEPANTO – GARA LEPANTO / MEDITERRANEA DEL 21.03.2009 – CALCIO A 5 – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 89 del 2 aprile 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LEPANTO – GARA LEPANTO / MEDITERRANEA DEL 21.03.2009 – CALCIO A 5 – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Dagli atti ufficiali di gara si evince, senza ombra di dubbio, che il calciatore Di Turo Michele si rendeva responsabile di una violenta aggressione nei confronti di un altro calciatore, che veniva attinto con uno schiaffo e, successivamente, protestava nei confronti del direttore di gara. Pertanto, appare congrua ed adeguata la sanzione inflitta, a carico del calciatore Di Turo, dal Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Lepanto.
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