COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. GIOVANNI DESIATO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ALBA SAN NICOLA), EX ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÈ DEGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE ED ART. 10, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA’ E PROBITA’; A CARICO DEL SIG. FILIPPO SANTONASTASIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ALBA SAN NICOLA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE ED ART. 10, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED ALL’ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE MARIA (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ALBA SAN NICOLA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE ED ART. 10, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED ALL’ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DELLA SIG.RA GIOVANNA NARDUCCI (DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ALBA SAN NICOLA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE ED ART. 10, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED ALL’ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. RAFFAELE MANFREDI (CALCIATORE DELLA SOCIETA’ VIRTUS ALBA SAN NICOLA), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHE’ DEGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 DELLO STATUTO FEDERALE ED ART. 10, COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ED ALL’ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ALBA SAN NICOLA, ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 marzo 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 26 febbraio 2009, protocollo 4904/119, a carico del sig. Giovanni Desiato, presidente della Società Virtus Alba San Nicola, al quale è stata contestata la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ed in relazione agli artt. 7, commi 1 e 16, dello Statuto Federale ed art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità; a carico del sig. Filippo Santonastasio (dirigente accompagnatore della società Virtus Alba San Nicola), ex art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale e dell’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 24 del regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all’art. 61 N.O.I.F.; a carico del sig. Giuseppe Maria (dirigente accompagnatore della società Virtus Alba San Nicola), art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché degli artt. 7, comma 1 e 16 dello Statuto Federale e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all’art. 61 N.O.I.F; a carico della sig.ra Giovanna Narducci (dirigente della società Virtus Alba San Nicola), ex art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 7, comma 1 e dell’art. 16 dello Statuto Federale e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all’art. 61 N.O.I.F; a carico del sig. Raffaele Manfredi (calciatore della società Virtus Alba San Nicola), art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 7, commi 1 e 16 dello Statuto Federale e dell’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 24 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico ed all’art. 61 N.O.I.F; nonché a carico della società Virtus Alba San Nicola, art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; tanto premesso OSSERVA: alla riunione del 6 aprile 2009 sono risultati presenti i deferiti, sig. Giovanni Desiato, presidente della società Virtus Alba San Nicola, in rappresentanza anche della società Virtus Alba San Nicola; il sig. Raffaele Manfredi, rappresentato e difeso dal padre Manfredi Vito. La C.D.T., preliminarmente, preso atto che all’inizio della seduta il sig. Vito Manfredi, padre del calciatore deferito Raffaele Manfredi, ha assunto atteggiamento irriguardoso ed ha pronunciato frasi offensive e minacciose nei confronti dei Componenti della Commissione, ne ha disposto l’allontanamento dall’aula, in quanto il medesimo, in ragione del suo comportamento aggressivo, non appariva idoneo a consentire il proseguimento della seduta in sua presenza (sul punto, deve peraltro sottolinearsi che, in occasione della riunione di questa C.D.T. del 20.04.2009, lo stesso sig. Vito Manfredi ha chiesto espressamente di essere sentito, al solo scopo di rappresentare le proprie scuse per il comportamento tenuto nella richiamata riunione del 6 aprile 2009). Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno, preso atto del patteggiamento proposto, ex artt. 23 e 24 C.G.S., dal sig. Giovanni Desiato, in proprio e quale presidente della società Virtus Alba San Nicola, nelle sue conclusioni ha chiesto: per il sig. Giovanni Desiato, presidente della società Virtus Alba San Nicola, due mesi di inibizione; per la società l’ammenda di 170,00 euro; per il calciatore Raffaele Manfredi, due giornate di squalifica. Inoltre, il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv. Leonardo Cotugno – preso atto dell’assenza degli altri deferiti, sig. Filippo Santonastasio, sig. Giuseppe Maria e sig.ra Giovanna Narducci, sebbene ritualmente convocati –, nelle sue conclusioni ha chiesto: per i sigg. Filippo Santonastasio e Giuseppe Maria, dirigenti accompagnatori della società Virtus Alba San Nicola, tre mesi di inibizione; per la sig.ra Giovanna Narducci, dirigente della società Virtus Alba San Nicola, sei mesi di inibizione. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, rilevate le risultanze degli atti, nell’ambito delle quali il riconoscimento della responsabilità da parte del sig. Giovanni Desiato, in proprio e quale presidente della società Virtus Alba San Nicola, nel rilevare la fondatezza del deferimento, giudica che, per l’effetto, debba essere anche confermata la sanzione, così come “patteggiata”, ai sensi dei richiamati artt. 23 e 24 C.G.S., tra le parti deferite ed il Sostituto Procuratore Federale: a carico del sig. Giovanni Desiato, mesi due di inibizione; a carico della società Virtus Alba San Nicola, l’ammenda di 170,00 euro. Inoltre, questa C.D.T., considerato, in base al Codice di Giustizia Sportiva previgente, che dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che: i sigg. Filippo Santonastasio e Giuseppe Maria, dirigenti della società Virtus Alba San Nicola, per aver redatto e consegnato ai rispettivi arbitri, in occasione delle gare di campionato, singole distinte di gara in cui dichiaravano che il calciatore Raffaele Manfredi, nato a Napoli il 15.02.1994, era regolarmente tesserato; la sig.ra Giovanna Narducci, quale dirigente della società Virtus Alba San Nicola, in quanto, dopo aver utilizzato una precedente richiesta di tesseramento di altro calciatore (richiesta n. 037151), ha provveduto materialmente a cancellare con il bianchetto il nome ed il cognome dell’altro calciatore ed a scrivere sulle cancellature apposte sulla richiesta di tesseramento e sul tesserino di riconoscimento il nome ed il cognome di Raffaele Manfredi; il calciatore, sig. Raffaele Manfredi, per aver disputato, nella stagione sportiva 2007/2008, n. 8 gare nelle file della società Virtus Alba San Nicola, senza averne titolo perché non tesserato per detta società; avendo questi ultimi violato i principi di lealtà, correttezza e probità, ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debbano essere inflitte le sanzioni, di seguito indicate: a carico dei sigg. Filippo Santonastasio e Giuseppe Maria, tre mesi di inibizione; a carico della sig.ra Giovanna Narducci, sei mesi di inibizione; a carico del calciatore Raffaele Manfredi, due giornate di squalifica. P.Q.M: DELIBERA In esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Giovanni Desiato, quale presidente della società Virtus Alba San Nicola, la sanzione dell’inibizione per mesi due; di infliggere ai sigg. Filippo Santonastasio e Giuseppe Maria, quale dirigente accompagnatore della società Virtus Alba San Nicola, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; di infliggere alla sig.ra Giovanna Narducci, quale dirigente della società Virtus Alba San Nicola, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; di infliggere al sig. Raffaele Manfredi, quale calciatore della società Virtus Alba San Nicola, la sanzione della squalifica per due giornate; di infliggere l’ammenda di euro 170,00 a carico della società Virtus Alba San Nicola.
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