COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. FRANCESCO D’ALONZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ PIGNATARO CALCIO), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE ALL’ART. 53 COMMI 2 E 6 NONCHE’ ALL’ART. 5, COMMI 1 E 4 ED ART. 1, COMMA 3; A CARICO DELLA SOCIETÀ PIGNATARO CALCIO, EX ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 93 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA: A CARICO DEL SIG. FRANCESCO D’ALONZO (PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
PIGNATARO CALCIO), ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE
ALL’ART. 53 COMMI 2 E 6 NONCHE’ ALL’ART. 5, COMMI 1 E 4 ED ART. 1, COMMA 3; A CARICO
DELLA SOCIETÀ PIGNATARO CALCIO, EX ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.
La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 19 marzo 2009, che ha fatto seguito all’atto di deferimento
del Sig. Vice Procuratore Federale, avv. Giorgio Ricciardi, in data 11 febbraio 2009, protocollo 4460/1500, a
carico del sig. Francesco D’Alonzo, presidente della società Pignataro Calcio, al quale è stata contestata la
violazione degli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 53, commi 2 e 6; 5, commi 1 e 4, ed 1, comma 3 del
Codice di Giustizia Sportiva; nonché a carico della società Pignataro Calcio, alla quale è stata contestata la
violazione dell’ex art. 4, comma 1, C.G.S.; tanto premesso
OSSERVA:
alla riunione del 6 aprile 2009 è stato presente il rappresentante della Procura Federale, Sostituto avv.
Leonardo Cotugno, che ha preso atto della richiesta di rinvio inviato a mezzo fax in data 6 aprile 2009 dal
deferito sig. Francesco D’Alonzo, per prospettata malattia, chiede procedersi, rilevata la genericità della
richiesta di rinvio, oltretutto non supportata da alcun certificato medico, e ritenendone provata la
colpevolezza, nonché valutato il costante comportamento di assenza nel corso del procedimento, che non
ha consentito alcuna escussione del medesimo. Tanto premesso, il Sostituto Procuratore Federale, nelle
sue conclusioni, ha chiesto: per il sig. Francesco D’Alonzo, presidente della società Pignataro Calcio, sei
mesi di inibizione, nonché l’ammenda di 1.500,00 euro per la mancata presentazione dinanzi agli Organi
Federali; a carico della società Pignataro Calcio, l’ammenda di 1.000,00 euro, per le dichiarazioni lesive
nonché la conferma della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
(gara Pignataro / Real Bucciano del 26.04.2008 del Campionato di Promozione – stagione sportiva
2007/2008) e di un punto di penalizzazione nella classifica 2007/2008, nonché dell’ammenda di euro
1.500,00, per la mancata partecipazione alla su menzionata gara. Questa C.D.T., sentite le conclusioni
della Procura Federale, considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva previgente, dagli atti
documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Presidente della società Pignataro Calcio, sig.
Francesco D’Alonzo, in proprio e quale rappresentante legale della medesima società, ha omesso il
pagamento della somma di euro 3.334,10 dovuta al Comitato Regionale Campania – L.N.D., rinunciando,
così, a disputare la gara Pignataro / Real Bucciano del Campionato di Promozione del 26.04.2008 della
stagione sportiva 2007/2008; tenuto conto delle dichiarazioni, lesive della reputazione dei dirigenti del
Comitato Regionale Campania LND-FIGC, rilasciate dal D’Alonzo al quotidiano “Roma” ed al quotidiano
“Corriere di Caserta” del 27.04.2008; valutato che il D’Alonzo medesimo non si è presentato al collaboratore
della Procura Federale della FIGC, benché da questi ritualmente convocato; tanto premesso, questa C.D.T.
ritiene che il deferimento sia fondato e che, per l’effetto, debbano essere inflitte le sanzioni, di seguito
specificate: a carico del sig. Francesco D’Alonzo, presidente della società Pignataro Calcio, sei mesi di
inibizione, in ragione della protervia del suo comportamento; a carico della società Pignataro Calcio
l’ammenda di euro 500,00, per la mancata presentazione del suo presidente dinanzi agli Organi Federali,
l’ulteriore ammenda di 500,00 euro, per le dichiarazioni lesive, nonché la conferma della punizione sportiva
della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3 (Pignataro / Real Bucciano del 26.04.2008, del
Campionato di Promozione, relativa alla stagione sportiva 2007/2008) e di un punto di penalizzazione nella
classifica 2007/2008; infine, la conferma dell’ammenda per la rinuncia, alla summenzionata gara,
concretizzatasi mediante il mancato pagamento dell’incasso coattivo. P.Q.M.
DELIBERA
in esito del deferimento in esame, di infliggere al sig. Francesco D’Alonzo, quale presidente della
società Pignataro Calcio, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico della società Pignataro
Calcio: l’ammenda di 500,00 euro, per la mancata presentazione del suo presidente dinanzi agli
Organi Federali; l’ammenda di euro 500,00, per le sue dichiarazioni lesive, come specificate nella
parte motiva; la conferma della sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3 (Pignataro / Real Bucciano del 26.04.2008 del Campionato di Promozione –
stagione sportiva 2007/2008); la conferma di un punto di penalizzazione nella classifica 2007/2008;
la conferma dell’ammenda per la rinuncia, alla summenzionata gara, concretizzatasi mediante il
mancato pagamento dell’incasso coattivo.
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