COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FAIANO – GARA FAIANO / SERRE DEL 22.03.2009 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FAIANO – GARA FAIANO / SERRE DEL 22.03.2009 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Faiano in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e per gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante intenda impugnare, con contestuale invio – sempre nel predetto termine, ma esclusivamente nell’ipotesi che la finalità del reclamo si individui nella richiesta di modifica del risultato acquisito sul campo – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale, in data 27.03.2009, ed è pervenuto, a questa C.D.T., in data 31.03.2009. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 33, commi 5 ed 11. Altrettanto infondato deve valutarsi quanto dedotto dalla reclamante, mediante una nota integrativa del 15.04.2009 (che, peraltro, a maggior ragione dovrebbe essere valutata come fuori termine, con le relative conseguenze). Infatti, il richiamato Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., in riferimento ai procedimenti di seconda istanza innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale, non enuncia alcuna indicazione, restrittiva o limitativa, in ordine alla cognizione di questa C.D.T. Per l’esattezza, nel testo della disposizione si specifica che s’intendono ricompresi in essa i “reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale… avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale”. In via diretta, dunque, devono ritenersi inclusi, nella disposizione medesima, sia i reclami avverso decisioni del Giudice Sportivo Territoriale di natura tecnica, o concernenti i risultati della gara di riferimento, sia i reclami avverso le sanzioni inflitte dal medesimo G.S.T., come nel caso di specie. Di conseguenza, deve valutarsi che il reclamo rientri, senza alcun dubbio, tra quelli di cui al già citato Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania. Per quanto attiene, poi, alla decisione di questa C.D.T. (in ordine alla gara Faiano / Sei Casali del 10.03.2008, del Campionato Regionale di Attività Mista), in relazione al Campionato 2007/2008, citata dalla società reclamante e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 119 del 19.06.2008, è appena il caso di osservare che, nel rispetto dei principi elementari del diritto sportivo, il giudizio nel merito, erroneamente pronunciato (peraltro, deve aggiungersi, con la reiezione dell’atto di impugnazione e, dunque, senza alcuna rilevanza sostanziale), relativo ad un anno sportivo precedente, non può di certo comportare l’obbligo (che risulterebbe paradossale, oltre che aberrante sotto il profilo giuridicosportivo) di reiterare l’errore, nel quale è effettivamente incorsa questa C.D.T. in relazione al reclamo relativo alla citata gara Faiano / Sei Casali del 10.03.2008. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Faiano.
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