COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPYS – GARA TEBOR 2000 / CAPYS DEL 14.09.2008 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO CAPYS – GARA TEBOR 2000 / CAPYS DEL 14.09.2008 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la vicenda è relativa alla presunta posizione
irregolare del calciatore Formisano Cristian (nato l’11.07.1988), utilizzato dalla società Tebor 2000 in
occasione della gara in epigafe. Il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, decidendo in ordine al
reclamo proposto dalla società Capys, per la presunta posizione irregolare del nominato calciatore, ha
rigettato l’atto di impugnazione per l’infondatezza dello stesso. Il presupposto della decisione del G.S.T.
deve essere, per chiarezza, integralmente riportato di seguito, nei suoi aspetti sostanziali. Il contenzioso in
esame trae origine dalla circostanza che il calciatore Formisano Cristian, come dal Comunicato Ufficiale n.
90 del 23.04.2008, pag. 2425, del C.R. Campania, nella gara del 22.04.2008 (Tebor 2000 / Striano),
valevole per la fase finale regionale del Campionato di Attività Mista della stagione sportiva 2007/2008,
veniva sanzionato, dal G.S.T., con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore espulso dal
campo. Ad avviso del G.S.T., la squalifica, rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica
automatica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, C.G.S., avrebbe dovuto essere scontata in
occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva, “della squadra nella quale militava
quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento” (ovvero, per la squadra Juniores della
società Tebor 2000). Il G.S.T. sottolineava, altresì, che trattandosi di calciatore ancora in età (sia pure come
fuori quota, in quanto nato dopo il 1° gennaio dell ’anno 1988: per l’esattezza, egli era fuori quota già all’atto
della squalifica in argomento, per cui la sua posizione soggettiva non è mutata neppure sotto questo
specifico aspetto) per la disputa del Campionato Regionale di Attività Mista (come indicato nelle fasce d’età,
pubblicate nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 del C.R . Campania, alla pag. 35), ai sensi e per gli effetti dell’art.
22, comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe dovuto essere scontata nel più volte nominato
Campionato Regionale di Attività Mista, anche perché egli non ha cambiato società, dalla data
dell’espulsione dal campo a tutt’oggi. Quanto ai pareri interpretativi della Corte Federale – organo che, in
quell’epoca, era per l’appunto delegato anche all’interpretazione delle norme –, invocati dalla reclamante,
questa C.D.T. deve, necessariamente, precisare che essi precedono di lungo periodo il testo attualmente
vigente del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicata sul C.U. n. 19/A del 21.06.2007 della FIGC ed allegato
al C.U. n. 117 del 28.06.2007, del C.R. Campania. D’altro canto, che i pareri della Corte Federale non
abbiano consentito di superare i dubbi interpretativi è dimostrato anche dalla circostanza che siano state
proposte, alla stessa Corte Federale, richieste di interpretazioni, per casi analoghi a quelli precedentemente
esaminati (ad esempio, per la gara Ravenna / Genoa del 4.09.2005, del Campionato allora denominato
Serie C1), in periodo successivo a quello della sua precedente pronuncia. Deve, inoltre, precisarsi che,
sotto il profilo logico-giuridico, un calciatore che, in ogni caso, resta utilizzabile nella categoria Juniores
anche per la successiva stagione sportiva, non può e non deve scontare l’eventuale residuo di sanzione
nella prima squadra, nell’ipotesi che non abbia cambiato società di appartenenza. Inoltre, non può che farsi
riferimento alle precedenti determinazioni di questa C.D.T., sul problema interpretativo, che (in ordine ad un
calciatore con un residuo di squalifica a suo carico e che non abbia cambiato società di appartenenza) non
può configurarsi nella più volte evidenziata opzione tra la prevalenza del dettato del comma 3 e la
prevalenza del dettato del comma 6 dell’art. 22 C.G.S. In questo caso, invero, non può sussistere alcuna
opzione, in quanto deve farsi riferimento esclusivo al comma 3, che testualmente recita: “Il calciatore deve
scontare le giornate di squalifica esclusivamente nella squadra nella quale giocava quando è stato gravato
dalla squalifica” (ad esempio, se squalificato nel Campionato Regionale di Attività Mista, egli non deve
scontare la squalifica nella prima squadra, indipendentemente dalla sua eventuale qualifica di calciatore
“fuori quota”, peraltro – si ribadisce – sussistente già nell’anno sportivo, nel quale è stato gravato dalla
sanzione). Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il calciatore Formisano Cristian abbia partecipato, in
posizione regolare, alla gara in epigrafe. P.Q.M.
DELIBERA
di confermare, in toto, la delibera del G.S.T.; di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata, sul conto della società Capys.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPYS – GARA TEBOR 2000 / CAPYS DEL 14.09.2008 – PROMOZIONE"