COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPYS – GARA TEBOR 2000 / CAPYS DEL 14.09.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CAPYS – GARA TEBOR 2000 / CAPYS DEL 14.09.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la vicenda è relativa alla presunta posizione irregolare del calciatore Formisano Cristian (nato l’11.07.1988), utilizzato dalla società Tebor 2000 in occasione della gara in epigafe. Il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, decidendo in ordine al reclamo proposto dalla società Capys, per la presunta posizione irregolare del nominato calciatore, ha rigettato l’atto di impugnazione per l’infondatezza dello stesso. Il presupposto della decisione del G.S.T. deve essere, per chiarezza, integralmente riportato di seguito, nei suoi aspetti sostanziali. Il contenzioso in esame trae origine dalla circostanza che il calciatore Formisano Cristian, come dal Comunicato Ufficiale n. 90 del 23.04.2008, pag. 2425, del C.R. Campania, nella gara del 22.04.2008 (Tebor 2000 / Striano), valevole per la fase finale regionale del Campionato di Attività Mista della stagione sportiva 2007/2008, veniva sanzionato, dal G.S.T., con la squalifica per una giornata di gara, quale calciatore espulso dal campo. Ad avviso del G.S.T., la squalifica, rientrando nell’ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 3, C.G.S., avrebbe dovuto essere scontata in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva, “della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento” (ovvero, per la squadra Juniores della società Tebor 2000). Il G.S.T. sottolineava, altresì, che trattandosi di calciatore ancora in età (sia pure come fuori quota, in quanto nato dopo il 1° gennaio dell ’anno 1988: per l’esattezza, egli era fuori quota già all’atto della squalifica in argomento, per cui la sua posizione soggettiva non è mutata neppure sotto questo specifico aspetto) per la disputa del Campionato Regionale di Attività Mista (come indicato nelle fasce d’età, pubblicate nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2008 del C.R . Campania, alla pag. 35), ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 6, C.G.S., la squalifica a suo carico avrebbe dovuto essere scontata nel più volte nominato Campionato Regionale di Attività Mista, anche perché egli non ha cambiato società, dalla data dell’espulsione dal campo a tutt’oggi. Quanto ai pareri interpretativi della Corte Federale – organo che, in quell’epoca, era per l’appunto delegato anche all’interpretazione delle norme –, invocati dalla reclamante, questa C.D.T. deve, necessariamente, precisare che essi precedono di lungo periodo il testo attualmente vigente del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicata sul C.U. n. 19/A del 21.06.2007 della FIGC ed allegato al C.U. n. 117 del 28.06.2007, del C.R. Campania. D’altro canto, che i pareri della Corte Federale non abbiano consentito di superare i dubbi interpretativi è dimostrato anche dalla circostanza che siano state proposte, alla stessa Corte Federale, richieste di interpretazioni, per casi analoghi a quelli precedentemente esaminati (ad esempio, per la gara Ravenna / Genoa del 4.09.2005, del Campionato allora denominato Serie C1), in periodo successivo a quello della sua precedente pronuncia. Deve, inoltre, precisarsi che, sotto il profilo logico-giuridico, un calciatore che, in ogni caso, resta utilizzabile nella categoria Juniores anche per la successiva stagione sportiva, non può e non deve scontare l’eventuale residuo di sanzione nella prima squadra, nell’ipotesi che non abbia cambiato società di appartenenza. Inoltre, non può che farsi riferimento alle precedenti determinazioni di questa C.D.T., sul problema interpretativo, che (in ordine ad un calciatore con un residuo di squalifica a suo carico e che non abbia cambiato società di appartenenza) non può configurarsi nella più volte evidenziata opzione tra la prevalenza del dettato del comma 3 e la prevalenza del dettato del comma 6 dell’art. 22 C.G.S. In questo caso, invero, non può sussistere alcuna opzione, in quanto deve farsi riferimento esclusivo al comma 3, che testualmente recita: “Il calciatore deve scontare le giornate di squalifica esclusivamente nella squadra nella quale giocava quando è stato gravato dalla squalifica” (ad esempio, se squalificato nel Campionato Regionale di Attività Mista, egli non deve scontare la squalifica nella prima squadra, indipendentemente dalla sua eventuale qualifica di calciatore “fuori quota”, peraltro – si ribadisce – sussistente già nell’anno sportivo, nel quale è stato gravato dalla sanzione). Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il calciatore Formisano Cristian abbia partecipato, in posizione regolare, alla gara in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA di confermare, in toto, la delibera del G.S.T.; di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Capys.
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