COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POL. SANTA MARIA – GARA GAETANO ROMANELLI / POL. SANTA MARIA DEL 17.11.2008 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POL. SANTA MARIA – GARA GAETANO ROMANELLI / POL. SANTA MARIA DEL 17.11.2008 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che la delibera del G.S.T. va rettificata laddove, per mero errore materiale, indica che “la società Gaetano Romanelli ha schierato in campo i calciatori Rizzo Costabile (classe 1989) e Pisciottano Ruggero (classe 1989)…”, dovendosi, viceversa, attribuire l’utilizzo dei predetti calciatori alla società Pol. Santa Maria. Quanto alla parte dispositiva, il G.S.T. ha disposto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Pol. Santa Maria, in ragione della partecipazione ad essa dei due calciatori innanzi indicati. In ordine al merito della questione, questa C.D.T., letti gli atti ufficiali, verificate le disposizioni, di cui ai Comunicati Ufficiali n. 1 dell’1.07.2008, n. 28 del 7.10.2008 e n. 45 del 27.11.2008, ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento. Invero, come già determinato in relazione a casi analoghi, la mera indicazione della Pol. Santa Maria, nell’elenco delle società “pure” di Terza Categoria Under 18, pubblicato sul richiamato C.U. n. 28 del 7.10.2008 di questo C.R., non può comportare, di per sé, la conseguenza della punizione sportiva a carico della società medesima, in ragione dell’utilizzo dei due calciatori “fuori quota”, già precedentemente nominati. Deve precisarsi, sul punto, che la Pol. Santa Maria partecipa al Campionato Regionale di Attività Mista 2008/2009 quale squadra “riserve” e non come società “pura” del Campionato di Terza Categoria Under 18. Pertanto, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, ribadito dal C.U. n. 28 del 7.10.2008, la soc. Pol. Santa Maria, come le altre società “Juniores riserve”, era ed è autorizzata all’impiego dei calciatori “fuori quota, nati dal 1° gennaio 1988 in poi”, nel numero massimo di quatt ro (in occasione della gara in esame, essa ne ha utilizzati due). Invero, in ragione della sottolineata qualifica di “squadra riserve” della società Pol. Santa Maria, deve attribuirsi prevalenza logico-giuridica alla circostanza che essa avesse ed abbia titolo, nell’ambito del Campionato Regionale di Attività Mista, all’utilizzo dei calciatori con la configurazione soggettiva di partecipanti ad attività giovanile della L.N.D. e non ad attività agonistica. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo presentato dalla Pol. Santa Maria, ripristinando il risultato acquisito sul campo (1-2, a favore della Pol. Santa Maria); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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