COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POL. SANTA MARIA – GARA GAETANO ROMANELLI / POL. SANTA MARIA DEL 17.11.2008 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POL. SANTA MARIA – GARA GAETANO ROMANELLI / POL. SANTA MARIA DEL
17.11.2008 – ATT. MISTA
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve
premettersi che la delibera del G.S.T. va rettificata laddove, per mero errore materiale, indica che “la
società Gaetano Romanelli ha schierato in campo i calciatori Rizzo Costabile (classe 1989) e Pisciottano
Ruggero (classe 1989)…”, dovendosi, viceversa, attribuire l’utilizzo dei predetti calciatori alla società Pol.
Santa Maria. Quanto alla parte dispositiva, il G.S.T. ha disposto la punizione sportiva della perdita della
gara a carico della Pol. Santa Maria, in ragione della partecipazione ad essa dei due calciatori innanzi
indicati. In ordine al merito della questione, questa C.D.T., letti gli atti ufficiali, verificate le disposizioni, di cui
ai Comunicati Ufficiali n. 1 dell’1.07.2008, n. 28 del 7.10.2008 e n. 45 del 27.11.2008, ritiene che il reclamo
sia meritevole di accoglimento. Invero, come già determinato in relazione a casi analoghi, la mera
indicazione della Pol. Santa Maria, nell’elenco delle società “pure” di Terza Categoria Under 18, pubblicato
sul richiamato C.U. n. 28 del 7.10.2008 di questo C.R., non può comportare, di per sé, la conseguenza
della punizione sportiva a carico della società medesima, in ragione dell’utilizzo dei due calciatori “fuori
quota”, già precedentemente nominati. Deve precisarsi, sul punto, che la Pol. Santa Maria partecipa al
Campionato Regionale di Attività Mista 2008/2009 quale squadra “riserve” e non come società “pura” del
Campionato di Terza Categoria Under 18. Pertanto, come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2008, ribadito dal C.U.
n. 28 del 7.10.2008, la soc. Pol. Santa Maria, come le altre società “Juniores riserve”, era ed è autorizzata
all’impiego dei calciatori “fuori quota, nati dal 1° gennaio 1988 in poi”, nel numero massimo di quatt ro (in
occasione della gara in esame, essa ne ha utilizzati due). Invero, in ragione della sottolineata qualifica di
“squadra riserve” della società Pol. Santa Maria, deve attribuirsi prevalenza logico-giuridica alla circostanza
che essa avesse ed abbia titolo, nell’ambito del Campionato Regionale di Attività Mista, all’utilizzo dei
calciatori con la configurazione soggettiva di partecipanti ad attività giovanile della L.N.D. e non ad attività
agonistica. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo presentato dalla Pol. Santa Maria, ripristinando il risultato acquisito sul
campo (1-2, a favore della Pol. Santa Maria); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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