COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AFRAGOLA SRL – GARA AFRAGOLA SRL / LUZZATTI CALCIO DEL 25.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO AFRAGOLA SRL – GARA AFRAGOLA SRL / LUZZATTI CALCIO DEL 25.03.2009 – CALCIO
A CINQUE – SERIE C2
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Afragola Srl, nei termini
abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di
Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato
Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R.
Campania; preso atto che le controdeduzioni della società Luzzatti, tra l’altro depositate oltre i termini
abbreviati innanzi citati, sotto il profilo sostanziale non intervengono su uno degli aspetti essenziali della
vicenda, ovvero che, prima del comportamento scorretto dei sostenitori della società Afragola Srl, si è
verificato quello dell’allenatore e del dirigente della società Luzzati di cui alla parte motiva, e che il detto
comportamento (non smentito dall’allegata documentazione), in ogni caso, risultando dal referto arbitrale,
ha valenza probante; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Deve
sottolienrasi che le due consecutive assenze del direttore di gara alle convocazioni disposte dal Giudice
Sportivo Territoriale non hanno consentito di acquisire i chiarimenti, che pur si presentavano necessari, in
ordine ad alcuni aspetti peculiari della vicenda. Questa C.D.T. ritiene, a riforma di quanto deliberato dal
G.S.T., che non possa non considerarsi che il comportamento del dirigente accompagnatore e
dell’allenatore della società Luzzatti Calcio (che hanno posto in essere atti impeditivi dell’esecuzione di un
tiro libero, decretato dall’arbitro a favore della società Afragola Srl) abbia configurato il primo, ripetuto
episodio, idoneo ad incidere sulla regolarità di svolgimento della gara. Il secondo, non meno grave, si
individua nel comportamento dei sostenitori della società Afragola Srl. Questa C.D.T., sul punto, anche sulla
base di consolidata giurisprudenza per casi analoghi, ritiene tuttavia che non sussistessero gli estremi per
la sospensione anticipata della gara, anche in ragione della circostanza che l’arbitro non ha provveduto ad
alcuno degli adempimenti, prescritti di sua specifica competenza in circostanza del genere, finalizzati al
ripristino della situazione di regolarità di svolgimento della gara. Non può, viceversa, accedersi alla richiesta
della reclamante, di gara persa a carico della società Luzzatti Calcio, in quanto, se non può sottovalutarsi il
comportamento innanzi descritto dell’allenatore e del dirigente accompagnatore della medesima, per altri
versi non può ignorarsi quello dei sostenitori della società reclamante. Tanto premesso, questa C.D.T., nel
ribadire che la decisione dell’arbitro è da ritenere frettolosa e non confortata, sotto il profilo giuridicosportivo
e regolamentare, dall’adozione dei provvedimenti di competenza, giudica che debba disporsi la
ripetizione della gara. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo, di mandare al Comitato Regionale Campania per la ripetizione
della gara; dispone la trasmissione degli atti al competente Comitato Regionale Arbitri, per i
provvedimenti di competenza in ordine alle due consecutive assenze dell’arbitro alle rispettive
convocazioni del G.S.T.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AFRAGOLA SRL – GARA AFRAGOLA SRL / LUZZATTI CALCIO DEL 25.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2"