COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AFRAGOLA SRL – GARA AFRAGOLA SRL / LUZZATTI CALCIO DEL 25.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 96 del 30/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AFRAGOLA SRL – GARA AFRAGOLA SRL / LUZZATTI CALCIO DEL 25.03.2009 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Afragola Srl, nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e Calcio a Cinque della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 100/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 81 del 5.03.2009 del C.R. Campania; preso atto che le controdeduzioni della società Luzzatti, tra l’altro depositate oltre i termini abbreviati innanzi citati, sotto il profilo sostanziale non intervengono su uno degli aspetti essenziali della vicenda, ovvero che, prima del comportamento scorretto dei sostenitori della società Afragola Srl, si è verificato quello dell’allenatore e del dirigente della società Luzzati di cui alla parte motiva, e che il detto comportamento (non smentito dall’allegata documentazione), in ogni caso, risultando dal referto arbitrale, ha valenza probante; tanto premesso, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Deve sottolienrasi che le due consecutive assenze del direttore di gara alle convocazioni disposte dal Giudice Sportivo Territoriale non hanno consentito di acquisire i chiarimenti, che pur si presentavano necessari, in ordine ad alcuni aspetti peculiari della vicenda. Questa C.D.T. ritiene, a riforma di quanto deliberato dal G.S.T., che non possa non considerarsi che il comportamento del dirigente accompagnatore e dell’allenatore della società Luzzatti Calcio (che hanno posto in essere atti impeditivi dell’esecuzione di un tiro libero, decretato dall’arbitro a favore della società Afragola Srl) abbia configurato il primo, ripetuto episodio, idoneo ad incidere sulla regolarità di svolgimento della gara. Il secondo, non meno grave, si individua nel comportamento dei sostenitori della società Afragola Srl. Questa C.D.T., sul punto, anche sulla base di consolidata giurisprudenza per casi analoghi, ritiene tuttavia che non sussistessero gli estremi per la sospensione anticipata della gara, anche in ragione della circostanza che l’arbitro non ha provveduto ad alcuno degli adempimenti, prescritti di sua specifica competenza in circostanza del genere, finalizzati al ripristino della situazione di regolarità di svolgimento della gara. Non può, viceversa, accedersi alla richiesta della reclamante, di gara persa a carico della società Luzzatti Calcio, in quanto, se non può sottovalutarsi il comportamento innanzi descritto dell’allenatore e del dirigente accompagnatore della medesima, per altri versi non può ignorarsi quello dei sostenitori della società reclamante. Tanto premesso, questa C.D.T., nel ribadire che la decisione dell’arbitro è da ritenere frettolosa e non confortata, sotto il profilo giuridicosportivo e regolamentare, dall’adozione dei provvedimenti di competenza, giudica che debba disporsi la ripetizione della gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di mandare al Comitato Regionale Campania per la ripetizione della gara; dispone la trasmissione degli atti al competente Comitato Regionale Arbitri, per i provvedimenti di competenza in ordine alle due consecutive assenze dell’arbitro alle rispettive convocazioni del G.S.T.; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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