COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.MAROLI PAOLO, già Presidente U.C.CASALESE s.r.l. e U.C.CASALESE s.r.l.- campionato di promozione.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico sig.MAROLI PAOLO, già Presidente U.C.CASALESE s.r.l. e U.C.CASALESE s.r.l.- campionato di promozione. Con nota 6.11.2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ex art. 28 comma 4 lett.b) del C.G.S., le parti sopra indicate perché rispondano : - il sig.MAROLI PAOLO, già Presidente della U.C.CASALESE s.r.l., della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all' art.40 comma 3 delle N.O.I.F. e delle disposizioni contenute nel C.U.n. 100 del 24.2.2000, per avere tesserato a tempo indeterminato il giovane Fontanella Francesco - fuori Regione - in violazione della normativa in materia di tesseramento di minori ; - la U.C.CASALESE s.r.l., della violazione di cui all'art.2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Ritualmente notificato l'atto di contestazione, il sig.MAROLI e l' U.C.CASALESE s.r.l. hanno inviato deduzioni dello stesso tenore. Affermano che il responsabile del settore giovanile della società "ha si tesserato a tempo indeterminato il calciatore in deroga Fontanella Francesco, convinto dell'esattezza del completamento della pratica, interpretando in modo errato le disposizioni in merito. All'avvenuta segnalazione dell' ;irregolarità del tesseramento, si è provveduto immediatamente a sospendere ogni attività agonistica del tesserato in causa(anche se nel frattempo ci era pervenuto il tesserino di tesseramento definitivo del calciatore) e questi ha immediatamente fatto ritorno presso la propria famiglia". Aggiungono anche che, in passato, l'U.C.CASALESE s.r.l. non ha mai avuto contestazioni al riguardo. Inoltre, chiedono di essere sentiti e, sia il sig.MAROLI sia il Presidente dell'U.C.CASALESE s.r.l., sono presenti all'odierno dibattimento. . Il rappresentante della Procura Federale dr.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la inibizione per mesi 4 del sig.MAROLI PAOLO e con l'ammenda di lire 250.000 a carico della U.C.CASALESE s.r.l.. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - sentite le parti deferite ; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal sig. MAROLI PAOLO, così come risulta dalla documentazione in atti, integri la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.40 comma 3 delle N.O.I.F. e delle disposizioni contenute nel C.U.n.100 del 24.2.2000, con conseguente responsabilità diretta della U.C.SACALESE s.r.l., ai sensi dell'art.2 comma 4 del C.G.S. ; - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : al sig.MAROLI PAOLO, già Presidente della U.C.CASALESE s.r.l., la inibizione per mesi 4 ed alla U.C.CASALESE s.r.l. una ammenda di lire 250.000 . Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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