COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 28/03/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE DEFERIMENTI DISPOSTI DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico S.P.ARGENTANA CAPCA – Camp.Eccellenza C.C.S.GRANATA – Camp. II^ categoria POL.EMILIA – Camp.III^ categoria U.S.SARMATESE – Camp.III^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°37 del 28/03/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE DEFERIMENTI DISPOSTI DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico S.P.ARGENTANA CAPCA – Camp.Eccellenza C.C.S.GRANATA – Camp. II^ categoria POL.EMILIA – Camp.III^ categoria U.S.SARMATESE – Camp.III^ categoria Con note 12.2.2002, 19.2.2002 e 4.3.2002 il Presidente del C.R.E.R. ha deferito, ex 25 del C.G.S., le società sopra indicate perché rispondano della violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S. in ordine alla richiesta di tesseramento dei calciatori - Merlika Julian – S.P.ARGENTANA CAPCA - Ben Reguigue Mouez Ben Hedi – C.S.C.GRANATA - Tola Ergis – POL.EMILIA - Daja Ritvan –U.S.SARMATESE, per avere allegato alle documentazioni dichiarazioni contenenti l' attestazione che i calciatori non erano mai stati tesserati per Federazioni Estere, rivelatesi poi non conformi alla realtà in quanto, per i suddetti calciatori, relativamente a stagioni sportive precedenti, erano stati richiesti "transfert" internazionali alla Federazioni Estere di competenza. Regolarmente notificati gli atti di contestazione, la S.P.ARGENTANA CAPCA ed il C.C.S.GRANATA hanno inviato memorie difensive che intendono mettere in evidenza l'assoluta buonafede con cui hanno operato, essendosi fidate delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati e/o degli esercenti la patria potestà sui minori e chiedono il proscioglimento dal deferimento. La Commissione, - letti i deferimenti ; - avute presenti le ragioni espresse dalla S.P.ARGENTANA CAPCA e dal C.C.S.GRANATA; - considerate le responsabilità delle società deferite in ordine a quanto loro contestato, con riferimento alla violazione dell' art.1 comma 1 del C.G.S., ; - visto l'art. 13 del citato C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere alla S.P.ARGENTANA CAPC A ed al C.C.S.GRANATA l' ammenda di  50 ; alla POL.EMILIA ed all'U.S.SARMATESE a l'ammenda di  75. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it