COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.MONGARDI STEFANO-tess.A.C.CASOLA VALSENIO e A.C.CASOLA VALSENIO-campionato II^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°46 del 30/05/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.MONGARDI STEFANO-tess.A.C.CASOLA VALSENIO e A.C.CASOLA VALSENIO-campionato II^ categoria Con nota 23.4.2002 il Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ex art. 28 comma 4 lett.b) del C.G.S., le parti sopra indicate perché rispondano : - il sig.MONGARDI STEFANO, tesserato A.C.CASOLA VALSENIO, della violazione di cui all'art.1 comma 1 del C.G.S., per comportamento violento ed offensivo tenuto in data 22.12.2001, all'uscita da una discoteca, nei confronti dell'arbitro Sabbatani Enrico che lo aveva espulso dal campo di gioco in occasione di una gara, dapprima apostrofandolo con espressioni offensive e, poi, stringendogli la mandibola con una mano, financo minacciandolo; - l'A.C.CASOLA VALSENIO, della violazione di cui all'art.2 commi 3 e 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Ritualmente notificato l'atto di contestazione, sono presenti all'odierno dibattimento il calc.MONGARDI ed il Vice Presidente dell'A.C.CASOLA VALSENIO. Il rappresentante della Procura Federale, dott.MASSIMILIANO IOVINO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica di mesi 6 per il calc.MONGARDI SILVANO e l'ammonizione a carico della A.C.CASOLA VALSENIO. La Commissione, - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - sentito il calc.MONGARDI che, pur ammettendo la discussione avuta con l'arbitro Sabbatani della quale non è stato l'iniziatore e nel corso della quale ha rivolto allo stesso una unica frase offensiva, esclude di avergli messo le mani addosso e conclude chiedendo che gli venga comminata la sanzione minima; - sentito il Vice Presidente dell'A.C.CASOLA VALSENIO che afferma che i compagni di squadra che erano nella discoteca con il calc.MONGARDI gli hanno riferito dell'avvenuto diverbio fra questi e l'Arbitro che non venne assolutamente toccato, concludendo nel chiedere il minimo della sanzione; - tenuto conto che gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini hanno confermato lo svolgimento dei fatti così come denunciati dall'arbitro Sabbatani, ciò che integra da parte del calc.MONGARDI la violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva a carico dell'A.C.CASOLA VALSENIO, ai sensi dell'art.2 commi 2 e 3 dello stesso C..G.S. - visti gli artt. 13 e 14 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere: la squalifica per mesi 6 al calc.MONGARDI SILVANO e l'ammonizione a carico dell'A.C.CASOLA VALSENIO Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it