COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S. FABBRICO CALCIO per presunta irregolarità gara REGGIOLO-FABBRICO del 16.9.2001
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S. FABBRICO CALCIO
per presunta irregolarità
gara REGGIOLO-FABBRICO del 16.9.2001.
L'U.S.FABBRICO CALCIO eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell'U.S.REGGIOLO, il calc.VESCOVI MANUEL , squalificato come da C.U. n.40 del C.R.E.R. datato 3.5.2001 per 1 giornata di gara. In relazione a quanto precede, chiede l'assegnazione della vittoria della gara di cui all' oggetto.
La Commissione,
- verificato che il calc.VESCOVI MANUEL(all'epoca tesserato per U .S.Povigliese), con provvedimento pubblicato sul C.U.n.40 del C.R.E.R. datato 3.5.2001, in relazione ad una gara di Campionato, risulta squalificato per 1 giornata di gara per recidività in ammonizione(IV infr.) ;
- considerato che le norme vigenti stabiliscono che : 1) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive(in presenza di cambio di società, nelle gare ufficiali che disputa la prima squadra della nuova società di appartenenza) ; 2) che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni ; 3) che le medesime sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni ;
- atteso che il calc.VESCOVI MANUEL ha partecipato alla gara cui è all'oggetto (terminata col risultato REGGIOLO 4-FABBRICO 1) senza averne titolo, per non avere ancora scontato la predetta squalifica ;
- visti gli artt.12 comma 5 e 14 commi 1 e 10 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all'U.S.REGGIOLO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara REGGIOLO-FABBRICO del 16.9.2001 ed 1 giornata di squalifica al calc. VESCOVI MANUEL.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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