COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.TARANTINO MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 27.9.2001 ; gara CODIGORESE-COMACCHIO del 23.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.TARANTINO MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 27.9.2001 ; gara CODIGORESE-COMACCHIO del 23.9.2001. L'U.S.COMACCHIO LIDI ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente che il calc.TARANTINO "si rivolgeva all'arbitro chiedendo spiegazioni, senza offendere, ma il direttore di gara, inspiegabilmente estraeva il cartellino rosso, da lì alcune proteste dello stesso calciatore, e nulla più. Mentre il calc.TARANTINO MARCO si avviava verso gli spogliatoi veniva offeso e insultato da alcuni tifosi avversari ; lo stesso calciatore si è soffermato un attimo, guardando verso la tribuna muovendo il capo". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - dato atto che l'U.S.COMACCHIO LIDI, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all'odierno dibattimento ; - visti gli atti ufficiali ; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente l'originario referto, ha ribadito che il calc.TARANTINO, espulso per avergli rivolto frasi offensive, nel lasciare il terreno di gioco rivolgeva gesti osceni ed irriguardosi all'indirizzo dei tifosi della squadra avversaria, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. TARANTINO MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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