COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CLASSE avverso squalifica per 3 giornate calc.COSTANTINI RENE’ delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 27.9.2001 ; gara CLASSE-FORLIMPOPOLI del 23.9.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CLASSE
avverso squalifica per 3 giornate calc.COSTANTINI RENE'
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 11 del 27.9.2001 ;
gara CLASSE-FORLIMPOPOLI del 23.9.2001.
L'U.S.CLASSE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento affermando che "sicuramente c'è stata volontarietà nel fallo, ma non violenza, in quanto COSTANTINI R. ha dato semplicemente un lieve calcio alle gambe del
giocatore avversario seduto a terra". Sostiene che il direttore di gara "non ha visto assolutamente nulla, ma è stato richiamato, su insistenza dei giocatori avversari, da un guardalinee che forse ha appena intravisto il fallo(essendo anch'esso coperto dal mucchio dei giocatori)". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali ;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato di avere direttamente rilevato che, dopo un normale fallo di gioco compiuto dal calc.COSTANTINI, questi prima si allontanava dal luogo ove era avvenuto l'impatto col giocatore avversario che era finito a terra, poi ritornava sui suoi passi e colpiva con un calcio ad una gamba il giocatore dell'A.C.FORLIMPOPOLI, che si trovava ancora a terra, venendo conseguentemente espulso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.COSTANTINI RENE'.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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