COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAVARNA per presunta irregolarità gara SAMPIERANA-SAVARNA del 16.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAVARNA per presunta irregolarità gara SAMPIERANA-SAVARNA del 16.9.2001. L'U.S.SAVARNA eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file della S.S.SAMPIERANA, il calc.CATTEDRA MATTEO "squalificato per somma di ammonizioni nel C.U. n.40 del C.R.E.R. datato 3.5.2001 = Campionato di I^ categoria (S .C .Borello)". La Commissione, - verificato che il calc.CATTEDRA MATTEO(all'epoca tesserato per la S.C.Borello), con provvedimento pubblicato sul C.U.n.40 del C.R.E.R. datato 3.5.2001, in relazione ad una gara di Campionato, risulta squalificato per 1 giornata di gara per recidività in ammonizione(VIII^ infr.) ; - considerato che le norme vigenti stabiliscono che : 1) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive(in presenza di cambio di società, nelle gare ufficiali che disputa la prima squadra della nuova società di appartenenza) ; 2) che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni ; 3) che le medesime sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni ; - atteso che il calc.CATTEDRA MATTEO ha partecipato alla gara cui è all'oggetto senza averne titolo, per non avere ancora scontato la predetta squalifica ; - ricordato che con decisione n.10 contenuta nel C.U.n.13 del C.R.E.R. datato 11.10.2001 è stata, da questa C.D., inflitta all'U.S.SAVARNA la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara di cui in epigrafe(terminata col risultato SAMPIERANA 1-SAVARNA 2), per aver fatto partecipare alla gara un calciatore squalificato ; - non potendo, nel caso presente, trovare applicazione, per gli effetti che ne deriverebbero, la sanzione della perdita della gara per 0-2 a carico della S.S.SAMPIERANA ; - visti gli artt.13 comma 1 e 14 commi 1 e 10 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : alla S.S.SAMPIERANA la penalizzazione di 3 punti in classifica ed 1 giornata di squalifica al calc. CATTEDRA MATTEO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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