COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°17 del 08/11/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.C.CASALESE s.r.l. avverso squalifica al 31.12.2001 all.CITRO MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 25.10.2001 ; gara CASALESE-LANGHIRANO del 21.10.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°17 del 08/11/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.C.CASALESE s.r.l. avverso squalifica al 31.12.2001 all.CITRO MATTEO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 25.10.2001 ; gara CASALESE-LANGHIRANO del 21.10.2001. L'U.C.CASALESE s.r.l. ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che l'all.CITRO, già squalificato sino all' 1.11.2001, "non è mai entrato sul terreno di gioco, come si può evincere anche da eventuali prove televisive e che eventuali frasi offensive non erano rivolte alla terna arbitrale, ma bensì al giocatore della squadra avversaria, contraddistinto dal n. 7, il quale dopo il pareggio della propria squadra, avvicinandosi alla recinzione, si rivolgeva verso il pubblico ed alla panchina avversaria con frasi e gesti ingiuriosi ed offensivi". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - considerato che l'assistente dell'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il supplemento di rapporto, ha ribadito le offese e le minacce rivolte alla terna arbitrale, per tutta la durata della gara, dall'all.CITRO, che si trovava fuori dal rettangolo di gioco ; lo stesso, poi, entrava in campo attraverso un cancellino e reiterava le esternazioni, così come continuava a fare mentre veniva definitivamente allontanato, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2001 del' all.CITRO MATTEO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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