COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MONTECAVOLO avverso squalifica per 3 giornate calc.GROSSI ANDREA delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2001 ; gara POVIGLIESE-MONTECAVOLO del 18.11.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°21 del 06/12/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MONTECAVOLO
avverso squalifica per 3 giornate calc.GROSSI ANDREA
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 19 del 22.11.2001 ;
gara POVIGLIESE-MONTECAVOLO del 18.11.2001.
L'U.S.MONTECAVOLO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato facendo presente che dopo un normale fallo di gioco "il calciatore avversario che aveva subito il fallo reagiva nei confronti dl GROSSI con una spinta appoggiandogli le mani sul petto. A questo punto anche il nostro calciatore assumeva lo stesso comportamento, spingendo con le mani sul petto l' avversario". All'intervallo, dopo l'intervento di un assistente presso l'arbitro, questi comunicava l'espulsione del nostro giocatore e dell'avversario. "Il nostro calciatore ha solo la responsabilità di aver reagito ad una provocazione spingendo l' avversario appoggiandogli le mani sul petto, Vogliamo aggiungere che nell' occasione non abbiamo intravisto l'intenzione di usare violenza". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali ;
- preso atto che dal dettagliato supplemento di rapporto rilasciato da un assistente dell'arbitro si rileva che, all'intervallo, mentre le squadre si apprestavano a raggiungere gli spogliatoi, il calc.GROSSI ed un giocatore avversario si spingevano reciprocamente con violenza, mettendosi anche le mani al viso,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.GROSSI ANDREA.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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