COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA C.S.SANT’AGOSTINO avverso squalifica per 4 giornate calc.BALESTRA ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 29.11.2001 ; gara S.AGOSTINO-OZZANESE del 25.11.2001.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°22 del 13/12/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA C.S.SANT'AGOSTINO
avverso squalifica per 4 giornate calc.BALESTRA ALESSANDRO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 29.11.2001 ;
gara S.AGOSTINO-OZZANESE del 25.11.2001.
Il C.S.SANT'AGOSTINO ricorre avverso il sopra riportato provvedimento dichiarando che "il calc.BALESTRA ALESSANDRO, nel divincolarsi dall' avversario che lo tratteneva palesemente per la maglia, sfiorava con la mano destra il viso del calciatore avversario che si gettava a terra, consumando l'ennesima sceneggiata". "Si fa inoltre presente che alla notifica del provvedimento arbitrale il calciatore non ha proferito alcuna parola nei confronti del Direttore di gara". Chiede una riduzione della sanzione e "se possibile, di presenziare agli eventuali chiarimenti, se richiesti, al Direttore di gara".
La Commissione,
- premesso che l'art.30 del C.G.S. esclude la possibilità di confronto fra l'arbitro ed i ricorrenti ;
- visti gli atti ufficiali ;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di avere espulso il calc.BALESTRA per aver colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario e che lo stesso, nel lasciare il terreno di gioco, gli rivolgeva una frase ironica ed offensiva ;
- ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.BALESTRA possa essere punito con una sanzione più contenuta, anche perché nelle espressioni pronunciate dal calciatore mentre lasciava il terreno di gioco è contenuta, come da referto, una unica parola offensiva,
d e l i b e r a
- di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc.BALESTRA ALESSANDRO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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