COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.FABBRICO avverso squalifica per 3 giornate calc.CALZOLARI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 13.12.2001 gara SERRAMAZZONI-FABBRICO del 9.12.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.FABBRICO avverso squalifica per 3 giornate calc.CALZOLARI MARCO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 13.12.2001 gara SERRAMAZZONI-FABBRICO del 9.12.2001. L'U.S.FABBRICO ricorre avverso il provvedimento riportato in epigrafe affermando che "il fallo di reazione compiuto dal ns.calciatore, avvenuto dopo un fallo subito(gomitata) non visto dall'arbitro, ma tale reazione non è stata particolarmente violenta ed è per altro cominciata non a gioco fermo. Il calciatore avversario non ne ha minimamente risentito nel proseguimento della gara". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - considerato che dal dettagliato referto di gara si evince che il calc.CALZOLARI, dopo aver subito un fallo di gioco, colpiva con un calcio ad una gamba un giocatore avversario e, mentre questi cercava di rialzarsi , gli poneva, in modo non violento, le mani sul volto, spingendolo a terra, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CALZOLARI MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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