COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Promozione – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAVARNA avverso squalifica al 14.3.2002 all.CEVENINI ROBERTO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 14.2.2002 ; gara TROPICAL CORIANO-SAVARNA del 10.2.2002.
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Promozione - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°33 del 28/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.SAVARNA
avverso squalifica al 14.3.2002 all.CEVENINI ROBERTO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 14.2.2002 ;
gara TROPICAL CORIANO-SAVARNA del 10.2.2002.
Il reclamo dell'U.S.SAVARNA, della quale è stato sentito il Presidente, non può essere preso in esame in quanto verte su provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.("Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese).
La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla U.S.SAVARNA e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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