COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 28/11/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BUSSETO CALCIO avverso inibizione al 5.1.2003 mass.BISAGNI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 7.11.2002 gara BUSSETO-COLORNO del 3.11.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°18 del 28/11/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BUSSETO CALCIO avverso inibizione al 5.1.2003 mass.BISAGNI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 15 del 7.11.2002 gara BUSSETO-COLORNO del 3.11.2002 Il G.S.BUSSETO CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento affermando che il mass.BISAGNI, passando vicino alla panchina avversaria, sentiva frasi offensive nei confronti dei calciatori del G.S.BUSSETO CALCIO; reagiva senza offendere, e l'allenatore del Colorno "gli appoggiava le mani sul petto, spintonandolo. Di contro il sig.BISAGNI spintonava a sua volta l'allenatore". L'arbitro, richiamato dall'assistente, espelleva entrambi. Rientrando agli spogliatoi l'allenatore del Colorno reiterava le offese, aggiungendo minacce. "Non pago dell'aggressione verbale l'allenatore allungava una mano fino a prendere il BISAGNI per il colletto, mentre con l'altra mano cercava di colpire al volto il BISAGNI". "Durante questa azione, i due non si scagliavano l'uno contro l'altro, ma l'allenatore incespicava nei basamenti di sostegno delle catene che delimitano il passaggio dagli spogliatoi al campo, cadendo trascinava con sé il BISOGNI, il quale nega nel modo più assoluto di aver sferrato colpi all'indirizzo del medesimo". Pur deplorando il comportamento del proprio tesserato, chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando totalmente il referto originario, ha precisato che, dopo che un assistente gli aveva fatto rilevare il diverbio accesosi fra il mass.BISAGNI e l'allenatore della squadra avversaria, con reciproci spintonamenti, provvedeva ad allontanarli dal terreno di gioco; gli spintonamenti e le offese non cessavano, ed anzi, caduti entrambi a terra, continuavano a scalciarsi ed a colpirsi con pugni, sino a quando non intervenivano alcuni calciatori e gli addetti al servizio d'ordine sostitutivo, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l'inibizione al 5.1.2003 del mass.BISAGNI ENRICO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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