COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALCIO COLORNO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 19.12.2002 gara COLORNO-POVIGLIESE dell’8.12.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALCIO COLORNO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 19.12.2002 gara COLORNO-POVIGLIESE dell'8.12.2002 L'ASS.CALCIO COLORNO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato, richiamandosi al precedente reclamo proposto al G.S. in relazione al fatto che nel corso della gara di cui a margine "la squadra della POVIGLIESE contravveniva all'obbligo di schierare almeno un giovane classe 1982, di cui al comma 1 della norma. Al 13 minuto del secondo tempo di detta gara, infatti l'arbitro espelleva il giocatore Artoni Massimiliano. Si fa notare che in campo era l'unico classe 1982. La sua sostituzione avveniva solamente al 19' minuto con l'altro giocatore classe 1982 Ceccotto Riccardo. Pertanto la POVIGLIESE disputava oltre 6 minuti senza aver in campo, come da regolamento, il giocatore classe 1982". Ritiene che la frase contenuta nella norma "l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive" sia inequivocabile e non interpretabile anche in presenza del contenuto del comma 4 della stessa regola("Resta inteso che, in relazione al comma 1 debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio del calciatori delle fasce interessate). Chiede l'aggiudicazione della gara "a favore del COLORNO CALCIO, perché la POVIGLIESE ha contravvenuto alle normative vigenti". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che il calc.ARTONI MASSIMILIANO, nato il 24.10.1982, tess.U.S.POVIGLIESE, venne espulso dall'arbitro al 13° minuto del secondo tempo della gara COLORNO-POVIGLIESE dell'8.12.2002; - preso atto che, in virtù del punto 4 della disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.E.R. in relazione alla stagione sportiva 2002/2003, pubblicata sul C.U.n.40 del 18.4.2002, circa l'obbligo di impiegare - "dall'inizio delle gare e per l'intera durata delle stesse" - nelle gare del campionato di Promozione un giovane nato dal 1982 in poi, è stabilito che "Resta inteso che, in relazione al comma 1, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo….."; - ritenuto, conseguentemente, che l'U.S.POVIGLIESE non avesse l'obbligo di sostituire il calc.ARTONI con altro giovane nato dal 1982 in poi e che, pertanto non vi sia stata alcuna infrazione delle norme regolamentari, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell'ASS.CALCIO COLORNO, confermando il risultato acquisito sul campo : COLORNO 1 - POVIGLIESE 2. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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