COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALCIO COLORNO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 19.12.2002 gara COLORNO-POVIGLIESE dell’8.12.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALCIO COLORNO
avverso omologazione risultato
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 19.12.2002
gara COLORNO-POVIGLIESE dell'8.12.2002
L'ASS.CALCIO COLORNO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato, richiamandosi al
precedente reclamo proposto al G.S. in relazione al fatto che nel corso della gara di cui a margine "la squadra
della POVIGLIESE contravveniva all'obbligo di schierare almeno un giovane classe 1982, di cui al comma 1
della norma. Al 13 minuto del secondo tempo di detta gara, infatti l'arbitro espelleva il giocatore Artoni
Massimiliano. Si fa notare che in campo era l'unico classe 1982. La sua sostituzione avveniva solamente al
19' minuto con l'altro giocatore classe 1982 Ceccotto Riccardo. Pertanto la POVIGLIESE disputava oltre 6
minuti senza aver in campo, come da regolamento, il giocatore classe 1982". Ritiene che la frase contenuta
nella norma "l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della
stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive" sia inequivocabile e non interpretabile anche in
presenza del contenuto del comma 4 della stessa regola("Resta inteso che, in relazione al comma 1 debbono
eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate le sostituzioni consentite, anche
i casi di infortunio del calciatori delle fasce interessate). Chiede l'aggiudicazione della gara "a favore del
COLORNO CALCIO, perché la POVIGLIESE ha contravvenuto alle normative vigenti".
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- accertato che il calc.ARTONI MASSIMILIANO, nato il 24.10.1982, tess.U.S.POVIGLIESE,
venne espulso dall'arbitro al 13° minuto del secondo tempo della gara COLORNO-POVIGLIESE
dell'8.12.2002;
- preso atto che, in virtù del punto 4 della disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.E.R. in
relazione alla stagione sportiva 2002/2003, pubblicata sul C.U.n.40 del 18.4.2002, circa l'obbligo di impiegare
- "dall'inizio delle gare e per l'intera durata delle stesse" - nelle gare del campionato di Promozione un giovane
nato dal 1982 in poi, è stabilito che "Resta inteso che, in relazione al comma 1, debbono eccettuarsi i casi di
espulsione dal campo…..";
- ritenuto, conseguentemente, che l'U.S.POVIGLIESE non avesse l'obbligo di sostituire il
calc.ARTONI con altro giovane nato dal 1982 in poi e che, pertanto non vi sia stata alcuna infrazione delle
norme regolamentari,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell'ASS.CALCIO COLORNO, confermando il risultato acquisito
sul campo : COLORNO 1 - POVIGLIESE 2.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 23/01/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA ASS.CALCIO COLORNO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 19.12.2002 gara COLORNO-POVIGLIESE dell’8.12.2002"