COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.UGOLINI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 13.2.2003 gara LAVEZZOLA-COMACCHIO LIDI del 9.2.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°30 del 27/02/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.COMACCHIO LIDI avverso squalifica per 3 giornate calc.UGOLINI DAVIDE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 28 del 13.2.2003 gara LAVEZZOLA-COMACCHIO LIDI del 9.2.2003 L'U.S.COMACCHIO LIDI ricorre avverso il sopra indicato provvedimento contestando, dianzi tutto, la motivazione della seconda ammonizione del calc.UGOLINI e sostenendo che, a domanda del dirigente accompagnatore ufficiale, l'arbitro avrebbe escluso offese da parte del calciatore. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha interamente confermato il referto originario, dal quale si rileva che il calc.UGOLINI, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, gli rivolgeva un epiteto offensivo; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal calc.UGOLINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre a 2 le giornate di squalifica del calc.UGOLINI DAVIDE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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