COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°45 del 23/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAORSO avverso squalifica al 31.12.2002 calc.STRINATI GIUSEPPE delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 39 dell’8.5.2002 gara CAORSO-GOSSOLENGO del 25.4.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°45 del 23/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAORSO
avverso squalifica al 31.12.2002 calc.STRINATI GIUSEPPE
delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 39 dell'8.5.2002
gara CAORSO-GOSSOLENGO del 25.4.2002
L'U.S.CAORSO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "a fine gara un gruppo di ns.giocatori si è avvicinato all'arbitro protestando perché, secondo loro, non aveva concesso, pochi secondi prima del fischio finale, un evidente rigore". Nella concitazione generale "il nostro STRINATI veniva spinto da alcuni compagni e, inciampando, involontariamente e leggermente colpiva la caviglia destra dell'arbitro(tanto è vero che nel supplemento di rapporto lo stesso arbitro afferma che il calcio non fu particolarmente violento e non sentì ; dolore)". "Per quanto riguarda invece le frasi di protesta è ben strano che l'arbitro abbia sentito solo quelle dello STRINATI quando invece, e ci ripetiamo, intorno a lui a protestare fino agli spogliatoi, c'erano almeno 5 o 6 giocatori". Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, a fine gara, il calc.STRINATI, provenendo da dietro e senza altri giocatori che lo spingessero, lo colpiva volontariamente con un calcio alla caviglia destra, procurandogli lieve dolore, indirizzandogli nel contempo reiterate frasi di protesta;
- valutato che il comportamento messo in atto dal calc.STRINATI - vieppiù ; riprovevole in quanto tenuto a fine gara, quando, cessati l'agonismo e la tensione nello stesso insita, dovrebbero venir meno anche gli stimoli al compimento di azioni violente - debba essere punito con una sanzione più ; adeguata alla condotta tenuta,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso e di aumentare al 30.4.2003 la squalifica del calc.STRINATI GIUSEPPE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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