COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAMPAGNOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.STEVANI MATTEO, per 4 giornate calc.MARZI ANDREI, per 5 giornate calc.CERATI VALERLO e ammenda di € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 43 del 29.5.2003 gara AUDAX FONTANA-CAMPAGNOLA del 25.5.2003

COMITATO REGIONALE EMILIA - ROMAGNA - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 12/06/2003 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.CAMPAGNOLA avverso squalifica per 3 giornate calc.STEVANI MATTEO, per 4 giornate calc.MARZI ANDREI, per 5 giornate calc.CERATI VALERLO e ammenda di € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 43 del 29.5.2003 gara AUDAX FONTANA-CAMPAGNOLA del 25.5.2003 L'U.S.CAMPAGNOLA ricorre avverso i sopra riportati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc.STEVANI "non ha schiaffeggiato in modo violento l'avversario. Il suo gesto è stato un colpo leggero, con la mano aperta, sul viso dell'avversario, senza intenzione di fare male ma per liberarsi dell'avversario che lo stava strattonando senza che l'arbitro fosse minimamente intervenuto"; 2) il calc.MARZI "non ha pronunciato ripetute espressioni offensive a seguito dell'espulsione, comminata dopo che l'arbitro lo ha ripetutamente provocato pestandogli a più riprese i piedi in tono di scherno e sfida"; 3) il calc.CERATI "dopo l'espulsione non ha assolutamente tentato di scagliarsi contro l'arbitro e nessun compagno ha dovuto intervenire per fermarlo"; 4) i sostenitori della società non hanno sputato all'indirizzo dell'arbitro, ma le intemperanze si sono limitate al getto di acqua in campo". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originari, dal quale si evince che : 1) il calc.STEVANI, dopo aver calciato la palla verso un avversario, non colpendolo, gli rifilava uno schiaffo al volto, venendo conseguentemente espulso; 2) il calc.MARZI offendendo gravemente l'arbitro, gli si scagliava contro indirizzandogli anche gravi minacce, venendo conseguentemente espulso; 3) il calc.CERATI, espulso per offese all'arbitro, nell'allontanarsi dal terreno di gioco, aggiungeva gravi minacce e, al termine della gara, davanti allo spogliatoio dell'arbitro, cercava di avvicinarglisi minacciosamente, impeditone dall'intervento di suoi compagni di squadra; 4) alla fine del 2° tempo regolamentare, mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva raggiunto al viso da sputi lanciatigli da sostenitori dell'U.S.CAMPAGNOLA, che lanciavano verso l'arbitro anche bottiglie d'acqua, senza colpirlo e tre sostenitori della stessa compagine rivolgevano all'arbitro gravi offese e minacce. I lanci di bottiglie, acqua e sputi verso l'arbitro venivano ripetuti al termine della gara, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it