COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it D ELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C. NIVIANO avverso squalifica per 3 giornate calc.AVANZINI GIANLUCA e per 5 giornate calc.MANINI OMAR delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 19 del 6.12.2001 ; gara MORTIZZA-NIVIANO del 2.12.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°23 del 20/12/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it D ELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C. NIVIANO avverso squalifica per 3 giornate calc.AVANZINI GIANLUCA e per 5 giornate calc.MANINI OMAR delibera del G.S. del C. P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 19 del 6.12.2001 ; gara MORTIZZA-NIVIANO del 2.12.2001. Il F.C.NIVIANO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati e, pur premettendo che i due calciatori sono stati "severamente ripresi per il comportamento incivile tenuto in campo ed invitati a non ripetere in futuro atteggiamenti volgari ed offensivi, pena l'esclusione dall'organico della società", tiene a segnalare che : 1) "il calc.AVANZINI GIANLUCA si trovava in panchina ed esprimeva un parere di merito relativamente all'arbitraggio sicuramente poco civile ma limitato ad una sola battuta. Lo stesso calciatore sanzionato dall'arbitro con il cartellino rosso, guadagnava gli spogliatoi senza proferire parola e mantenendo un atteggiamento composto" ; 2) "il calc.MANINI OMAR reagiva in modo sicuramente censurabile ad un brutto fallo dell'avversario, ma a sua parziale scusante ci permettiamo far presente che lo stesso era stato ripetutamente fatto oggetto di falli durante la partita, senza che l'arbitro intervenisse per sanzionare l'avversario". "A fine gara, dopo aver ritirato il documento di riconoscimento, il calciatore è stato accompagnato da un nostro dirigente fino alla propria autovettura, mentre l'arbitro si è allontanato tranquillamente a bordo del proprio mezzo senza subire minacce né oltraggi di chicchessia". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; . preso atto che dal dettagliato referto di gara, integralmente confermato dall'arbirto in questa sede, si evince che : 1) il calc.AVANZINI veniva espulso perché, dalla panchina, esprimeva pareri negativi ed offensivi nei confronti dell'arbitro e che lo stesso rifiutandosi di mostrare il numero di maglia, lasciando il terreno di gioco, rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose ; 2) il calc.MANINI veniva espulso per atto di violenza e offese nei confronti di un giocatore avversario e mentre lasciava il terreno di gioco spintonava un altro calciatore dell'U.S.Mortizza ; lo stesso calc.MANINI, al termine della gara, in abiti civili, mentre l' arbitro si apprestava a raggiungere gli spogliatoi, gli lanciava contro un mozzicone di sigaretta acceso, colpendolo all'altezza di un polpaccio e quando l'arbitro, fatta la doccia, usciva dallo spogliatoio gli rivolgeva una frase minacciosa ; successivamente, mentre - l'arbitro, in motorino si apprestava al rientro in sede, veniva affiancato, per circa duecento metri, da una macchina alla guida della quale era il calc.MANINI, che - gli indirizzava una frase gravemente offensiva, allontanandosi poi perché ; un dirigente della squadra locale sopraggiunto, scortava con la propria auto l'arbitro sino a casa ; - ritenuta del tutto incongrua la sanzione a carico del calc.MANINI assunta in primo grado; - visto l'art. 32 comma 3 del nuovo C.G.S. , d e l i b e r a - di squalificare sino al 30.6.2002 il calc.MANINI OMAR e di confermare la squalifica per 3 giornate del calc.AVANZINI GIANLUCA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata
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