COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 28/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.BAGGIOVARA avverso squalifica per 2 giornate calc.TERENZIANI LUCA, PENAZZI MATTEO, BARACCHI ALESSANDRO, BRANDOLI VALERIO, CABIDDU MATTEO, PALLADINO LUIGI, PADOVANI MARCO, DE LEO ERIK, ZIO GIUSEPPE, SILVESTRO FABIO, VITALE LUCA, per 5 giornate calc.PALLADINO FRANCESCO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 27 del 14.2.2002 ; gara BAGGIOVARA-FARNETA del 3.2.2002.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°33 del 28/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.BAGGIOVARA avverso squalifica per 2 giornate calc.TERENZIANI LUCA, PENAZZI MATTEO, BARACCHI ALESSANDRO, BRANDOLI VALERIO, CABIDDU MATTEO, PALLADINO LUIGI, PADOVANI MARCO, DE LEO ERIK, ZIO GIUSEPPE, SILVESTRO FABIO, VITALE LUCA, per 5 giornate calc.PALLADINO FRANCESCO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 27 del 14.2.2002 ; gara BAGGIOVARA-FARNETA del 3.2.2002. Il ricorso proposto dalla POL.BAGGIOVARA, della quale è stato sentito il Presidente , non può essere preso in esame perché redatto senza motivazioni e comunque in forma generica. Per notizia si precisa che : 1) le squalifiche per 2 giornate non sono impugnabili(art. 41 comma 3 del C.G.S ; 2) circa il risultato della gara, non risulta essere stato inviato in copia alla controparte, né è stata allegata la ricevuta comprovante detto invio, ai sensi dell'art. 29 comma 5 del C.G.S.. La Commissione, pertanto, visto l'art.29 comma 6 del C.G.S. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla POL.BAGGIOVARA e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it