COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 16/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA G.S.CELLA avverso squalifica per 1 giornata calc.CASANOVA MAURIZIO e SANTARELLI ALBERTO, per 2 giornate calc.CASADEI DANILO e COLA LUCA, per 3 giornate calc.COMANDINI MAURO; inibizione al 15.5.2002 guard.COLA ROBERTO e al 15.6.2002 dir.acc.uff.COLA ALFREDO, ammenda di 103 per responsabilità comportamento giocatori e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 24 .4.2002 gara VILLAMARINA-CELLA del 20.4.2002
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°44 del 16/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
RECLAMO PROPOSTO DA G.S.CELLA
avverso squalifica per 1 giornata calc.CASANOVA MAURIZIO e SANTARELLI ALBERTO, per 2 giornate calc.CASADEI DANILO e COLA LUCA, per 3 giornate calc.COMANDINI MAURO; inibizione al 15.5.2002 guard.COLA ROBERTO e al 15.6.2002 dir.acc.uff.COLA ALFREDO, ammenda di 103 per responsabilità comportamento giocatori e perdita della gara
delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 39 del 24 .4.2002
gara VILLAMARINA-CELLA del 20.4.2002
Il G.S.CELLA, del quale è stato sentito un dirigente, contesta tutti i "provvedimenti emessi dal G.S. di Forlì a cominciare dal provvedimento che sancisce la perdita della gara, per continuare con l'applicazione dell'ammenda a carico della società stessa, per finire con i provvedimenti disciplinari relativi a due dirigenti e cinque giocatori". "Di tutto quello desumibile dai provvedimenti che si contestano non è stato commesso nulla, si è' verificato un totale stravolgimento degli episodi accaduti, o meglio ancora si sono accavallate supposizioni mentali fuorvianti che hanno generato un mostro inesistente, partorito sotto forma di un referto di gara falso, senza collegamenti di alcun tipo con la realtà"."La gara non è ; stata sospesa due volte, il collaboratore del direttore di gara non è mai stato allontanato, il dirigente non ha mai protestato contro il direttore di gara, convinto come tutti che la partita fosse stata sospesa per il cattivo tempo, infine i tesserati non hanno offeso l'arbitro". Chiede l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e la ripetizione della gara.
La Commissione,
- premesso che la parte del ricorso riguardante le squalifiche dei calc.CASANOVA, SANTARELLI, CASADEI e COLA nonché l'inibizione del guard.COLA ROBERTO non viene presa in esame, vertendo su provvedimenti non impugnabili ai sensi dell'art.41 comma 3 del C.G.S. e viene dichiarata inammissibile;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito di aver ritenuto sospesa la gara al 21° minuto del secondo tempo, pur continuandola pro forma temendo che una sospensione in quel momento avrebbe potuto far degenerare la situazione, perché dopo che aveva ammonito il portiere del G.S.CELLA, alla ripresa del gioco, 5/6 giocatori del G.S.CELLA lo circondavano e seppure senza toccarlo lo costringevano ad indietreggiare, rivolgendogli frasi intimidatorie ed offensive, riuscendo ad individuare tra questi i calc.COMANDINI, capitano del G.S.CELLA, CASADEI, CASANOVA, COLA e SANTARELLI.
- Successivamente comunicava il provvedimento di allontanamento al guardalinee di parte COLA ROBERTO, ma questi non intendeva abbandonare il campo e nessuno si offriva per poterlo sostituire. Decideva così di sospendere definitivamente la gara e raggiungeva gli spogliatoi. Qui lo raggiungeva il dir.acc.uff.COLA ALFREDO, che gli rivolgeva frasi negative ed ironiche sulla conduzione della gara;
- valutato che il citato episodio di intemperanza da parte dei giocatori del G.S.CELLA non ebbe effetti menomanti sull'arbitro e che non venne contornato da situazioni tali da lasciar temere altre pregiudizievoli conseguenze, posto che nella congiuntura non si era venuto a creare uno stato di pericolo incontrollabile tale da giustificare la prosecuzione dell'incontro pro forma;
- ritenuta non applicabile l'ammenda a carico del G.S.CELLA per non aver impedito fattivamente ai propri giocatori di affrontare l'arbitro, determinando così la ne cessità di continuare la gara pro forma, anche perché ai responsabili sono state inflitte le sanzioni personali ritenute opportune,
d e l i b e r a
- di annullare la sanzione della perdita della gara per 0-2 a carico del G.S.CELLA nonché l'ammenda di 103;
- di ordinare la ripetizione della gara, a cura del C.P. di Forlì;
- di confermare "in toto" tutti gli altri provvedimenti impugnati.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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