COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato di Terza Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°48 del 13/06/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.MONTERENZIO VALLE IDICE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 23.5.2002 gara CAGLIARI-MONTERENZIO del 12.5.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato di Terza Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°48 del 13/06/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.MONTERENZIO VALLE IDICE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C. P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 23.5.2002 gara CAGLIARI-MONTERENZIO del 12.5.2002 L'A.P.MONTERENZIO VALLE IDICE ricorre avverso il provvedimento di cui all'oggetto affermando che i propri giocatori erano presenti all'interno degli spogliatoi alle ore 15 ed alle ore 15,20 consegnavano all'arbitro i documenti. L'arbitro informava che riteneva opportuno una verifica delle condizioni del campo. Alle ore 15,30 i due capitani insieme all'arbitro si recavano sul campo di gioco ed il proprio capitano "dichiarava di ritenere il terreno di gioco non praticabile", mentre il capitano della squadra avversaria era di parere contrario "intrattenendo verbalmente sul terreno di gioco e nell'area attigua agli spogliatoi, per circa 30 minuti l'arbitro, impedendo allo stesso di espletare le proprie funzioni di giudice di gara" ed anche da parte dei dirigenti locali "non veniva presa nessuna cura ed assistenza all'arbitro, affinché lo stesso potesse rientrare negli spogliatoi e provvedere all'accertamento e verifica delle presenze delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi". Alle ore 16 l'arbitro convocava i due capitani per una ulteriore verifica. Da parte dell'A.P.MONTERENZIO V.I. si ribadiva il parere negativo allo svolgimento della gara, mentre il capitano del G.S.CAGLIARI insisteva per giocare, continuando ad "intrattenere l'arbitro sul terreno di gioco e nell'area attigua agli spogliatoi, impedendogli, fino alle ore 16,30 circa, di espletare le proprie funzioni di giudice di gara". Alle ore 16,40 l'arbitro riusciva a fare gli appelli ed alle ore 16,50 si recava nello spogliatoio dell'A.P.MONTERENZIO. Ritenendo che il G.S.CAGLIARI non abbia ottemperato all'art.65 delle N.O.I.F. e sia stato responsabile di quanto accaduto, mentre all'A.P.MONTERENZIO " non è imputabile nessuna responsabilità in merito allo svolgimento dei fatti, chiede per il G.S.CAGLIARI "l'applicazione delle sanzioni in merito". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che, come risulta dal referto di gara, dal supplemento e come anche confermato in questa sede, l'arbitro non ha seguito le prescrizioni dettate dalle regole di gioco (Regola 1 e relative decisioni della F.I.G.C.) procedendo all'indagine sulla praticabilità del campo alla presenza dei capitani delle due formazioni, all'ora di inizio della gara e previa identificazione dei calciatori; - considerato che l'inosservanza di tali prescrizioni, come già ritenuto dalla C.A.F. in analoghe fattispecie, si risolve in un vizio che invalida l'intero procedimento seguito per l'accertamento della praticabilità del terreno di gioco, così da coinvolgere la decisione arbitrale di dare successivamente inizio alla gara, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dall'A.P.MONTERENZIO, confermando la decisione assunta in primo grado di far luogo alla ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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