COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°10 del 20/09/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°10 del 20/09/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 16/ 9/01 PONTELANGORINO CALCIO - PORTUENSE La soc. PONTELANGORINO reclama avverso la regolarita' della gara in oggetto asserendo che la soc. PORTUENSE non ha ottemperato regolarmente alla sostituzione di calciatori come sancito dall'art. 74 comma 1) delle N.O.I.F. In effetti la circostanza dedotta trova conferma nel rapporto di gara (La Soc. PORTUENSE Ha Effettuato Quattro Sostituzioni In Luogo Delle Tre Consentite) con la conseguenza che e' applicabile il disposto di cui all'art. 12 comma 5) lettera a) c.g.s. Per tali motivi il G.S. infligge alla soc. PORTUENSE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato: PONTELANGORINO 2 - PORTUENSE 0 . Nulla per la tassa essendo stato il reclamo accolto.