COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.BORELLO per presunta irregolarità gara BORELLO-RONCOVISBEFIO del 16.9.2001

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°13 del 11/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA S.C.BORELLO per presunta irregolarità gara BORELLO-RONCOVISBEFIO del 16.9.2001. Lo S.C.BORELLO eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell' A.C.RONCOVISBEFIO, il calc.CIOTTOLI FABRIZIO , squalificato come da C.U. n.39 del C.R.E.R. datato 26.4.2001 per 3 giornate di gara, essendo in forza alla società U.S.Nuova Cotignola. "Considerato che una giornata di gara era già stata scontata nella stagione 2000/2001 riteniamo che il CIOTTOLI dovesse ancora scontare in campionato altre 2 giornate. Si richiede pertanto l'applicazione delle norme relative in materia ed in particolare si richiede la vincita a tavolino della gara in oggetto". Controdeduce l'A.C.RONCOVISBEFIO, ma le considerazioni espresse non vengono prese in esame in quanto non risultano essere state inviate, in copia, alla controparte. La Commissione, - verificato che il calc.CIOTTOLI FABRIZIO(all'epoca tesserato per U .S.Nuova Cotignola), con provvedimento pubblicato sul C.U.n.39 del C.R.E.R. datato 3.5.2001, in relazione ad una gara di Campionato, risulta squalificato per 3 giornate di gara ; - considerato che le norme vigenti stabiliscono che : 1) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive(in presenza di cambio di società, nelle gare ufficiali che disputa la prima squadra della nuova società di appartenenza) ; 2) che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni ; 3) che le medesime sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni ; - atteso che il calc.CIOTTOLI FABRIZIO ha partecipato alla gara cui è all'oggetto (terminata col risultato RONCOVISBEFIO 1-BORELLO 1) senza averne titolo, per non avere ancora del tutto scontato la predetta squalifica ; - visti gli artt.12 comma 5 e 14 commi 1 e 10 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all'A.C.RONCOVISBEFIO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara RONCOVISBEFIO-BORELLO del 16.9.2001 ed 1 giornata di squalifica al calc. CIOTTOLI FABRIZIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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