COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.LOW PONTE per presunta irregolarità gara RONCOVISBEFIO-LOW PONTE del 23.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.LOW PONTE per presunta irregolarità gara RONCOVISBEFIO-LOW PONTE del 23.9.2001. L'A.C.LOW PONTE eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell' ;A.C.RONCOVISBEFIO, il calc.CIOTTOLI FABRIZIO "che risultava squalificato(come da C.U.n.39 del C.R.E.R. datato 26.4.2001 per 3 giornate di gara". "Giornate che a ns.avviso il suddetto giocatore doveva(e poteva) scontare con le gare : N.Cotignola-Roncovisbefio del 29.4.2001, Borello-Roncovisbefio del 16.9.2001 e Roncovisbefio-Low Ponte del 23.9.2001. Pertanto facciamo formale richiesta a codesto Comitato di voler verificare quanto citato e prendere le decisioni del caso". Controdeduce l' A.C.RONCOVISBEFIO e, richiamandosi alla decisione di questa C.D. contenuta nel C.U.n.23 del C.R.E.R. datato 21.12.2000, ritiene che il calc.CIOTTOLI abbia scontato la giornata di squalifica non prendendo parte aalla gara di Coppa Emilia Roncovisbefio-Borello del 2.9.2001. La Commissione, - verificato che il calc.CIOTTOLI FABRIZIO(all'epoca tesserato per U .S.Nuova Cotignola), con provvedimento pubblicato sul C.U.n.39 del C.R.E.R. datato 3.5.2001, in relazione ad una gara di Campionato, risulta squalificato per 3 giornate di gara ; - considerato che le norme vigenti stabiliscono che : 1) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive(in presenza di cambio di società, nelle gare ufficiali che disputa la prima squadra della nuova società di appartenenza) ; 2) che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni ; 3) che le medesime sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni ; - dato atto che la richiamata delibera di questa C.D. è stata cassata dalla C.A.F., con decisione dell'8.2.2001, pubblicata sul C.U.n. 29 del C.R.E.R. datato 15.2.2001 ; - atteso che il calc.CIOTTOLI FABRIZIO ha partecipato alla gara cui è all'oggetto (terminata col risultato RONCOVISBEFIO 1-LOW PONTE 1) senza averne titolo, per non avere ancora del tutto scontato la predetta squalifica ; - visti gli artt.12 comma 5 e 14 commi 1 e 10 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : all'A.C.RONCOVISBEFIO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara RONCOVISBEFIO-LOW PONTE del 23.9.2001 ed 1 giornata di squalifica al calc. CIOTTOLI FABRIZIO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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