COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VILLANOVA per presunta irregolarità gara BONDENESE-VILLANOVA del 16.9.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°14 del 18/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VILLANOVA per presunta irregolarità gara BONDENESE-VILLANOVA del 16.9.2001. L'A.C.VILLANOVA eccepisce in ordine alla regolarità della gara di cui all'oggetto in quanto alla stessa avrebbe preso parte, nelle file dell' ;A.S.BONDENESE CALCIO, il calc.ZABARDI MARCO "che invece era stato squalificato nell'ultima partita del campionato precedente, e che doveva quindi scontare il proprio turno il giorno 16.9.2001". La Commissione, - verificato che il calc.ZABARDI MARCO, con provvedimento pubblicato sul C.U.n.40 del C.R.E.R. datato 3.5.2001, in relazione ad una gara di Campionato, risulta squalificato per 1 giornata di gara per recidività in ammonizione(IV^ infr.) ; - considerato che le norme vigenti stabiliscono che : 1) le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive(in presenza di cambio di società, nelle gare ufficiali che disputa la prima squadra della nuova società di appartenenza) ; 2) che le sanzioni inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni ; 3) che le medesime sanzioni inflitte in gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni ; - atteso che il calc.ZABARDI MARCO ha partecipato alla gara cui è all'oggetto (terminata col risultato BONDENESE 0-VILLANOVA 0) senza averne titolo, per non avere ancora scontato la predetta squalifica ; - visti gli artt.12 comma 5 e 14 commi 1 e 10 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : all'A.S.BONDENESE CALCIO la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara BONDENESE-VILLANOVA del 16.9.2001 ed 1 giornata di squalifica al calc. ZABARDI MARCO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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