COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°25 del 03/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO avverso squalifica al 28.2.2002 calc.CANDELORO LUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 29.11.2001 ; gara RINCOVISBEFIO-FUSIGNANO del 25.11.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°25 del 03/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FUSIGNANO CALCIO avverso squalifica al 28.2.2002 calc.CANDELORO LUIGI delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 29.11.2001 ; gara RINCOVISBEFIO-FUSIGNANO del 25.11.2001. L'A.S.FUSIGNANO CALCIO, del quale è stato sentito il Presidente assistito da persona di fiducia, ricorre avverso il provvedimento sopra riportato negando che il calc.CANDELORO abbia voluto colpire l'arbitro con il pallone. Dopo la concessione di un calcio di punizione a favore della reclamante "il pallone è finito sui piedi del CANDELORO che, di piatto(e quindi non violentemente), da una distanza di 20-25 metri l'ha colpito per avvicinarlo al punto in cui il gioco avrebbe dovuto essere ripreso. Il pallone ha colpito un braccio del Direttore di gara, ma si è trattato di un gesto fortuito e del tutto involontario da parte del CANDELORO che non aveva alcun motivo di compiere, in quel preciso istante, alcun gesto protestatario". "Ed ancora, volendo ipotizzare che la distanza tra i due fosse soltanto di qualche metro, non si vede come il Direttore di gara abbia potuto ripararsi il volto, per evitare una pallonata violenta, se non attribuendogli poteri quasi soprannaturali". Chiede l'annullamento della sanzione o, in subordine, una congrua riduzione della stessa. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che, dopo che aveva fatto ripetere dai giocatori dell'A.S.FUSIGNANO CALCIO una punizione che era stata battuta con palla in movimento, il calc.CANDELORO, da una distanza di circa 10 metri, calciava con violenza il pallone verso di lui ,che si trovava in una posizione del campo distante circa 5 metri dal punto in cui avrebbe dovuto essere ribattuta la punizione, pallone che lo avrebbe certamente raggiunto al viso se non avesse istintivamente alzato un braccio a protezione, braccio che veniva colpito dal pallone ; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e, quindi le decisioni, assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 28.2.2002 del calc.CANDELORO LUIGI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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