COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Campionato Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 1/02 SOLAROLO – FUSIGNANO CALCIO

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Campionato Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°32 del 21/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/ 1/02 SOLAROLO - FUSIGNANO CALCIO La società FUSIGNANO, con telefax in data 28.01.02, preannunciava reclamo. Successivamente, a mezzo raccomandata in data 01.02.2002, inviata ad altro organo, la società esponeva le motivazioni del reclamo. Essa lamentava che la società SOLAROLO, all'inizio della gara ,avrebbe dovuto schierare in campo una formazione composta dal n. 1 al n. 11, citando l'art. 72 delle N.O.I.F., adducendo che l'aver fatto scendere in campo un giocatore con un n.ro di maglia diverso debba ritenersi una prima sostituzione. Secondo la soc. FUSIGNANO, quindi , il SOLAROLO avrebbe effettuato 4 sostituzioni in luogo delle 3 consentite. Il G.S., esperiti tutti gli accertamenti di rito, rileva che il citato art. 72 comma 1) precisa:"i calciatori sin dall'inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione pro gressiva:N.1 il portiere; dal N. 2 al N. 11 i calciatori degli altri ruoli; dal N. 12 in poi i calciatori di riserva". Non specifica, quindi che a scendere in campo debbano essere i calciatori titolari. E' assolutamente obbligatorio, invece, che i partecipanti al gioco siano tutti indicati in elenco e siano stati identificati dall'A. Il Direttore della gara in oggetto, con telefax in data 12.02.2002, ha confermato che il "rito" del riconoscimento è stato fatto regolarmente. L'art. 61 comma 1) delle N.O.I.F. cita quali sono le persone che possono accedere al recinto di gioco e il comma 3), menzionato nel reclamo, parta di " variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'A." In questo caso il giocatore in questione era già in elenco, quindi non è stata effettuata alcuna variazione. Il comportamento della soc.SOLAROLO, quindi, è del tutto regolare. Ci• premesso il G.S. respinge il reclamo della società FUSIGNANO e conferma il risultato conseguito sul campo: SOLAROLO 0 - FUSIGNANO 0 e dispone per l'addebito della tassa reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 8) c.g.s.
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