COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 25/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. BIGNAMI FRANCO-già Presidente Lavino Calcio avverso inibizione al 31.5.2005 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 24.5.2001 ; gara LAVINO-CASTELGUELFO del 19.5.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°16 del 25/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. BIGNAMI FRANCO-già Presidente Lavino Calcio avverso inibizione al 31.5.2005 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 42 del 24.5.2001 ; gara LAVINO-CASTELGUELFO del 19.5.2001. Il ricorso, presentato in data 31.5.2001 dal LAVINO CALCIO, sottoscritto dal sig.BIGNAMI FRANCO, già Presidente del LAVINO CALCIO, per effetto della inibizione sopra indicata, deve ritenersi come direttamente proposto dal sig.BIGNAMI. Il gravame viene esaminato ora, essendo pervenuti gli atti relativi agli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C., interessato da questa C.D., come da ordinanza contenuta nel C.U.n. 47 del C.R.E.R. datato 21.6.2001. Si sostiene che "l'affermazione di responsabilità assegnata al sig.BIGNAMI sembra alquanto fuori luogo in quanto, come si legge dalla delibera, il sig.BIGNAMI non risulta nella distinta consegnata all' Arbitro. Orbene, come è stato identificato il sig.BIGNAMI ? Non certo dalla conoscenza personale dell'Arbitro, poiché il Direttore di gara è risalito al nome del sig.BIGNAMI dopo aver sommariamente descritto le caratteristiche fisiche ad un Dirigente della Società Lavino che, pur non avendolo visto in campo, affermava che avrebbe potuto essere il Presidente sig,BIGNAMI, ma la certezza della identificazione del predetto non vi è stata. Conseguentemente chiede la nullità della delibera del G.S.Provinciale poiché l'Arbitro non ha svolto tutte quelle attività cui era tenuto per il riconoscimento. Indipendentemente da ogni altra considerazione si ribadisce l'assoluta estraneità dai fatti del sig.BIGNAMI. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : 1) che al termine della gara, mentre stava avviandosi verso lo spogliatoio, veniva affrontata da una persona che, nel rivolgerle frasi offensive e pesantemente scurrili, le sputava in viso e le sferrava un pugno, che, nonostante un suo repentino spostamento, la raggiungeva sulla parte destra della bocca, procurandole un leggero pizzicore ; 2) sopraggiungeva l'addetto all'arbitro, insieme ad altra persona, che trattenevano detta persona e l'allontanavano ; 3) di avere sentito che l'addetto all'arbitro, rivolgendosi all' aggressore, lo aveva chiamato Presidente. Chiestogli se si trattava del Presidente del LAVINO CALCIO, le veniva risposto che quel signore si chiamava Presidente di cognome ; 4) nello spogliatoio veniva raggiunta dall' allenatore del LAVINO CALCIO che dopo essersi interessato delle sue condizioni fisiche, avuta una descrizione fisica dell'aggressore, affermava in modo certo che si trattava del sig.BIGNAMI FRANCO, Presidente del LAVINO CALCIO ; - considerato che dai dettagliati accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini si rileva, fra l'altro, che : 1) il sig.BIGNAMI dichiara che in quel pomeriggio aveva assistito al matrimonio di una sua dipendente, ma che volendo salutare i giocatori che avevano partecipato alla gara, si era allontanato dalla cerimonia per circa una mezza ora, dalle !7,30 alle 17,55. ; 2) che l'allenatore del LAVINO CALCIO confermava che, avendo avuto dall'arbitro una descrizione della persona che l'aveva aggredita, aveva risposto che "poteva corrispondere alla persona del sig.BIGNAMI FRANCO ; 3) che un altro dirigente del LAVINO CALCIO affermava di avere visto arrivare al campo il sig.BIGNAMI "circa 10/15 minuti prima del termine dell'incontro e si è trattenuto nello spazio antistante gli spogliatoi dei giocatori per circa 30 minuti" ; 4) l'incaricato dell'Ufficio Indagini dichiara "ho ritenuto opportuno richiedere al sig.BIGNAMI una fotografia, anche di gruppo, che mi ha fatto avere, sia pure in ritardo ma senza difficoltà, unitamente alla partecipazione di nozze della propria dipendente(v.allegati). Quindi in data 2 ottobre ho mostrato tale foto all'arbitro che, senza ombra di dubbio o tentennamento alcuno, ha riconosciuto immediatamente in essa l'autore dell'aggressione a suo danno, e cioè il sig.BIGNAMI ; - ritenuto che sia dalle dichiarazioni rese dall'arbitro, sia dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, non sussistano dubbi sulla persona autore dell'aggressione, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando l'inibizione al 31.5.2005 del sig.BIGNAMI FRANCO, già Presidente del LAVINO CALCIO. Dispone per l'incameramento della tassa versata.
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