COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°25 del 03/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.FOSCATO avverso squalifica al 31.5.2002 calc.FERRARI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 18 del 28.11.2001 ; gara POL.FOSCATO-CASALGRANDE DEL 17.11.2001,

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°25 del 03/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.FOSCATO avverso squalifica al 31.5.2002 calc.FERRARI ANDREA delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 18 del 28.11.2001 ; gara POL.FOSCATO-CASALGRANDE DEL 17.11.2001, La POL.FOSCATO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente dopo la irregolare segnatura di una rete da parte dell'A.C.CASALGRANDE, gli animi si erano innervositi "tanto che, al termine della gara, il nostro giocatore FERRARI ANDREA, uscendo dal campo, aveva scagliato il pallone verso l'uscita, gesto deprecabile ma comprensibile dal punto di vista emotivo, colpendo, pare, involontariamente il direttore di gara che al momento stava uscendo, attorniato da molti giocatori. Ci pare evidente la non intenzionalità del gesto e chiediamo pertanto una revisione della squalifica inflitta dal G.S. di Reggio Emilia, con conseguente sostanziale riduzione della stessa". Chiede, inoltre, un incontro con il Giudice Sportivo. La Commissione, - premesso che un eventuale incontro con il Giudice Sportivo deve essere richiesto allo stesso ; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che, al termine della gara, mentre si apprestava a raggiungere gli spogliatoi, veniva raggiunta da una violenta pallonata scagliata da dietro, da una distanza di circa 5/6 metri (il cui autore è, successivamente, risultato essere il calc.FERRARI), che la colpiva alla schiena e le procurava un forte dolore lombare, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.5.2002 del calc.FERRARI ANDREA. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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