COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 25/04/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.TURRIS per presunta irregolarità gara PRO PIACENZA-TURRIS del 6.4.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°41 del 25/04/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.TURRIS per presunta irregolarità gara PRO PIACENZA-TURRIS del 6.4.2002 L'U.S.TURRIS, erroneamente indirizzando ad altro organo della Giustizia Sportiva, eccepisce in ordine della gara di cui all'oggetto, in quanto "la società A.C.PRO PIACENZA ha schierato fin dall'inizio GALLI FABIO, calciatore della prima squadra militante in Prima Categoria. Avendo l'A.C.PRO PIACENZA(prima squadra) richiesto di giocare in anticipo contro la S.S.River Club nella giornata stessa di sabato, ed essendo il GALLI squalificato, egli non poteva essere utilizzato neppure per la categoria Juniores nel corso della stessa giornata, in quanto la squalifica era ancora in corso". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - accertato che, con provvedimento pubblicato sul C.U.n. 37 del C.R.E.R. datato 28.3.2002 ,in relazione al campionato di I^ categoria, fra i giocatori non espulsi, il calc.GALLI FABIO risulta squalificato per una giornata per recidività in ammonizione(VIII^ infr.); - atteso che la gara di I^ categoria Pro Piacenza-River Club è stata anticipata e si è disputata il 6.4.2002; - considerato che l'art.41 comma 1 del C.G.S. dispone che "Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalle Leghe di competenza, per la squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento. Il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi"; - valutato che, in virtù di quanto precede, il calc.GALLI FABIO ha partecipato, nelle file dell'A.C.PRO PIACENZA, alla gara PRO PIACENZA-TURRIS del 6.4.2002(terminata con il risultato : PRO PIACENZA 3-TURRIS 3) senza averne titolo; - visti gli artt. 12 comma 5 e 14 comma 1 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all'A.C.PRO PIACENZA la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara PRO PIACENZA-TURRIS del 6.4.2002 ed al calc.GALLI FABIO 1 giornata di squalifica. Nulla dispone per la tassa non versata .
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