COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.C. SCANDIANO avverso squalifica per 4 giornate calc.BARONI ALBERTO, BONACINI MATTEO, MARMIROLI FRANCESCO, SMIRAGLIO CRISTHIAN e STRAGAPEDE FRANCO e al 29.11.2001 all.FERRARI FABIO ; delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 dell’8.11.2001 ; gara SCANDIANO-TRAVERSETOLO del 3.11.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°19 del 22/11/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.P.C. SCANDIANO avverso squalifica per 4 giornate calc.BARONI ALBERTO, BONACINI MATTEO, MARMIROLI FRANCESCO, SMIRAGLIO CRISTHIAN e STRAGAPEDE FRANCO e al 29.11.2001 all.FERRARI FABIO ; delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 17 dell'8.11.2001 ; gara SCANDIANO-TRAVERSETOLO del 3.11.2001. L'A.P.C. SCANDIANO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati facendo presente che : 1) " uno spettatore posizionato dietro la panchina dell'APC SCANDIANO proferiva frasi offensive nei confronti dell'arbitro, che in quel momento volgeva le spalle alla panchina. Ritenendo l'all.FERRARI FABIO autore di tali offese, l'arbitro lo allontanava rifiutando qualsiasi spiegazione" ; 2) un calciatore avversario colpiva violentemente un giocatore della POL.CALCIO SCANDIANO, procurandogli una vasta ferita sanguinante senza che l'arbitro interrompesse il gioco ed il TRAVERSETOLO perveniva alla segnatura di una rete. "I tesserati BARONI e BONACINI, visto il compagno a terra sanguinante, richiamavano l'attenzione dell'arbitro perché verificasse quanto accaduto. L'arbitro, interpretando le loro proteste, concitate, come rivolte all'azione della rete li espelleva entrambi. Il capitano MARMIROLI chiedeva spiegazioni, ma veniva spintonato dall'arbitro in malo modo e cacciato dal campo". Alla fine della gara il calc.SMIRAGLIO, in modo concitato, rimproverava l'arbitro per non avere preso provvedimenti nei confronti del calciatore autore del gesto violento. L'arbitro, non avendo ben capito da dove venissero le proteste, annotava sul referto l'espulsione dello stesso SMIRAGLIO e del tesserato STRAGAPEDE che gli era vicino, ma non aveva proferito parola". Chiede : 1) l'annullamento della squalifica dell'all.FERRARI ; 2) l' annullamento o, in alternativa, una consistente riduzione, dei provvedimenti disciplinari a carico dei calc.BARONI, BONACINI, MARMIROLI e STRAGAPEDE ; 3) la riduzione della squalifica del calc.SMIRAGLIO. La Commissione ; - visti gli atti ufficiali ; - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica dell' all.FERRARI non viene presa in esame, e viene dichiarata inammissibile, trattandosi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.("Non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese) ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : 1) che i calc.BARONI, BONACINI e MARMIROLI, accerchiatala, le rivolgevano frasi scurrili, offensive e gravemente minacciose ; veniva comunicato loro il provvedimento di espulsione e doveva intervenire il dirigente addetto all'arbitro per allontanarli dal terreno di gioco, dopo circa 3 minuti ; 2) che, a fine gara, i calc.SMIRAGLIO e STRAGAPEDE la applaudivano ironicamente e le rivolgevano frasi offensive e minacciose ; - considerato che, dalla esperita istruttoria, non sono emersi fatti o situazioni atti a modificare il giudizio e, conseguentemente, le decisioni assunte in I° grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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